Cass. pen., sez. I 27-06-2008 (19-06-2008), n. 25966 Declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio da parte del tribunale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che all’udienza dibattimentale del 16/3/2007 nei confronti di A.G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, il Tribunale di Chiavari dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituiva gli atti al P.M. per la rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., sul rilievo che in esso non era stato enunciata la circostanza che i lavoratori stranieri assunti erano privi di permesso di soggiorno;
che il ricorso immediato per cassazione proposto dal P.M. per i profili di abnormità dell’ordinanza restitutoria, come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta, è fondato, poichè l’espressa indicazione, nell’avviso di conclusione delle indagini, della norma di legge violata rendeva già chiaro il riscontro fattuale dell’avvenuta assunzione di lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno, essendo comunque consentito il contraddittorio delle parti sulla completezza delle relative indagini, mentre, una volta superata la fase che precede il concreto esercizio dell’azione penale, alla definitiva ed esplicita stabilizzazione dell’accusa avrebbe provveduto il decreto di citazione a giudizio;
che l’ordinanza in esame (con la quale il Tribunale ha sostanzialmente determinato un’indebita regressione procedimentale dal dibattimento alle indagini preliminari), immediatamente impugnabile mediante ricorso per cassazione, rivestendo essa le caratteristiche dell’atto "abnorme", va annullata senza rinvio disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Chiavari per il prosieguo del dibattimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chiavari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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