Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 15-06-2011, n. 24045

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.F., al quale è stata applicata una pena per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2, per aver sottratto un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe lamentando la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

2. Il ricorso è fondato.

Costante giurisprudenza, che occorre condividere, ritiene che il fermo amministrativo non possa costituire il presupposto per l’applicazione dell’art. 334 c.p., il quale invece è costituito dal sequestro, provvedimento al quale solo analogicamente potrebbe equipararsi il fermo con violazione del principio di stretta legalità. 3. In applicazione dell’art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *