Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 15-06-2011, n. 24087

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l cons. Tito Garribba.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.E. e F.G. hanno proposto ricorso straordinario a norma dell’art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza con cui questa Corte, Seconda Sezione Penale, in data 17 marzo 2010 (in calce alla sentenza è stato erroneamente scritto l’anno "2009"), ha dichiarato inammissibile il ricorso dagli stessi presentato avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 3.2.2009, che, riformando la decisione di primo grado, li aveva dichiarati colpevoli dei reati rispettivamente ascritti. Lamentano che, per errore dovuto a omonimia, è stata omessa la notificazione dell’avviso di udienza al loro difensore di fiducia avv. R. G. del foro di Ragusa.

2. Il ricorso è fondato, perchè, in effetti, l’avviso di udienza non è stato notificato al difensore dei ricorrenti.

Invero la cancelleria, autorizzata dal presidente a eseguire la notificazione mediante telefax, ha inviato l’avviso al numero di fax ((OMISSIS)) corrispondente all’utenza intestata all’avv. R. G., nato a (OMISSIS), con studio in (OMISSIS), non iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti, mentre il difensore dei ricorrenti è nato a (OMISSIS) e – come risulta dalla carta intestata su cui ha steso tutte le impugnazioni – ha lo studio in (OMISSIS) e numero di fax (OMISSIS).

L’errore commesso è evidente e ha determinato la nullità della decisione per violazione del diritto di intervento del difensore.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere revocata con fissazione di nuova udienza per la trattazione del ricorso avverso la sentenza d’appello.
P.Q.M.

La Corte di cassazione revoca la sentenza della Corte, Seconda Sezione, emessa il 17 marzo 2010 n. 13637/10 e ordina la fissazione del ricorso in udienza pubblica.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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