Cass. pen., sez. I 27-06-2008 (11-06-2008), n. 25962 Pluralità di imputati – Riforma disposta dal giudice d’appello solo per alcuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 21/7/06 il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, investito quale giudice dell’esecuzione da richiesta di applicazione dell’art. 671 c.p.p. presentata da J.M., ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4, sul rilievo che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti del prevenuto era la sentenza emessa il 2/11/04 dal GUP del Tribunale di Torino, definitiva dal 18/11/05, e non la propria sentenza emessa il 15/7/04, definitiva dall’1/10/05.
Il GUP del Tribunale di Torino con ordinanza del 3/10/06 ha restituito al Tribunale di Venezia gli atti facendo rilevare che la sentenza emessa da detto giudice risultava essere passata in giudicato l’1/4/06.
Con ordinanza in data 8/2/08 la Corte di appello di Venezia – cui il locale Tribunale aveva trasmesso gli atti sul rilievo che la sentenza di secondo grado da questa emessa l’1/7/05 aveva sostanzialmente modificato quella di primo grado – ha sollevato conflitto negativo sull’assunto che ciò che aveva importanza ai fini della determinazione della competenza era che la propria sentenza nei confronti dello J. era divenuta irrevocabile l’1/10/05, prima quindi della data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza del GUP di Torino, mentre non rilevava che nei confronti del coimputato T.A. fosse divenuta irrevocabile in data successiva.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso della competenza della Corte di appello di Venezia.
Ed invero – premesso che la sentenza emessa da detta Corte di appello nei confronti dei soli J. e T. è interamente esecutiva, essendo divenuta per entrambi irrevocabile – ritiene il Collegio che anche il criterio di attribuzione della competenza di cui all’art. 665 c.p.p., comma 4 applicabile nel caso di specie, secondo cui se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso quello divenuto irrevocabile per ultimo, vada fatto operare tenendo presente il principio dell’unitarietà dell’esecuzione cui si è costantemente uniformata la giurisprudenza di questa Corte in materia.
Va ricordato in particolare che alla luce di tale principio – secondo cui, per ragioni di economia e di razionalità dell’ordinamento, l’esecuzione di un provvedimento deve, in tutti i casi compreso quello che riguardi più soggetti, essere per quanto possibile demandata allo stesso giudice – è stato da questa Corte deciso, nel caso di sentenza resa nei confronti di una pluralità di imputati, che la competenza in sede esecutiva del giudice di secondo grado va per tutti affermata anche se la modifica delle statuizioni di primo grado riguarda solo alcuni di essi (cfr. Sez. 11/3/05, P.M. in proc. Mistri, rv. 231.161) e anche se taluni degli imputati non hanno proposto impugnazione o se l’appello proposto è stato dichiarato inammissibile (cfr. Sez. 128/3/00, Di Nardo, rv. 216.075; Sez. 121/3/01, Confl. in proc. Kotan, rv. 219.020).
Appare dunque coerente con questa linea interpretativa attribuire nel caso di specie rilievo, ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell’art. 665 c.p., comma 4, alla data in cui la sentenza della Corte di appello di Venezia è divenuta irrevocabile nei confronti di tutti gli imputati.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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