T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 17-06-2011, n. 5404 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con nota del 13.1.2010 la Questura di Roma ha comunicato a S.A.G. l’avvio del procedimento teso alla revoca del certificato di idoneità all’accensione ed alla fabbricazione di fuochi artificiali ex art. 101 R.D. 773/1931, rilasciatogli dal Prefetto di Roma il 12.3.1994. L’Amministrazione ha avviato tale procedimento sulla base: – del decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Sala Consilina il 2.3.2006 per detenzione e non fabbricazione dei prodotti analiticamente portati nel decreto penale medesimo (reato dichiarato estinto il 28.4.2009 ex art. 460 c.p.p.); – della sentenza adottata dal Tribunale di Sala Consilina il 21.5.2009 di condanna ad anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 2 della legge n. 895/1967.

Malgrado con memoria difensiva l’interessato avesse evidenziato l’assenza dei presupposti per adottare la revoca della abilitazione indicata, il Prefetto della Provincia di Roma, con decreto del 9.8.2010, ha revocato il certificato di idoneità all’accensione ed alla fabbricazione di fuochi artificiali rilasciato dallo stesso Ufficio il 12.3.1994.

Avverso il provvedimento di revoca l’interessato ha proposto ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno, il quale non si è mai pronunciato al riguardo.

Pertanto, il S. ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

All’udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio rileva che il S. ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ma, in realtà, ha proposto due domande in via alternativa, contestando, da una parte, l’inerzia del Ministro dell’Interno a fronte del ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso il provvedimento di revoca del certificato di idoneità all’accensione ed alla fabbricazione di fuochi artificiali ex art. 101 R.D. 773/1931 rilasciatogli dal Prefetto di Roma il 12.3.1994, e, dall’altra, nel caso in cui il silenzio fosse da intendere come "rigettò del ricorso gerarchico, chiedendo l’annullamento dello stesso.

Al riguardo, va osservato l’articolo 6 del D.P.R. 24111971 n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), in tema di ricorso gerarchico stabilisce che "Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica".

Tale norma è chiara nel prevedere che, decorso il termine indicato, il silenzio non va inteso come mera inerzia, ma come un vero e proprio provvedimento di rigetto tacito.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il decorso del termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il quale il ricorso gerarchico deve essere deciso dall’Autorità amministrativa, non ha effetti sostanziali ma processuali giacché abilita il ricorrente gerarchico a scegliere fra la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento nei termini di decadenza, una volta formatosi il silenziorigetto, ovvero la proposizione dello stesso ricorso avverso la successiva decisione amministrativa, con la conseguenza che, anche se si è formato il silenziorigetto, l’Amministrazione non viene privata della potestà di decidere il ricorso gerarchico né il privato della legittimazione ad insorgere contro il provvedimento di rigetto dello stesso (Consiglio Stato, sez. III, 28 ottobre 2010, n. 3397).

Ne consegue che, in casi del genere, per contestare l’operato dell’Amministrazione non si può agire in giudizio ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. (come ha fatto il ricorrente: cfr. l’intestazione e l’epigrafe del ricorso), e quindi, sotto questo profilo il ricorso si rivela inammissibile.

Tuttavia, come detto, il tenore dell’atto introduttivo del giudizio è tale da indurre il giudice ad esaminare anche la domanda di annullamento del silenziorigetto, perché il ricorrente, nell’eventualità che il silenzio dell’Amministrazione fosse da intendere come provvedimento tacito, ha chiesto l’annullamento del provvedimento negativo.

A tal fine, il Collegio fissa l’udienza pubblica del 24 novembre 2011, per discutere il merito della domanda di annullamento del citato provvedimento tacito di silenziorigetto.

Ogni decisione in merito alle spese di lite va differita al momento della definizione della causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 31 c.p.a. per contestare il silenzio inadempimento del Ministero dell’Interno;

– rinvia all’udienza pubblica del 24 novembre 2011 l’esame della domanda di annullamento del silenziorigetto formatosi ex art. 6 D.P.R. n. 1199/1971;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *