Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 15-06-2011, n. 24006 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 14.11.2010 il Tribunale di Bari rigettava l’appello proposto da M.M.G. avverso il provvedimento del Tribunale di Bari del 16.6.2010, con il quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro dell’autovettura Mercedes Viano tg. (OMISSIS).

Rilevava il Tribunale che l’autovettura in questione era stata acquistata, in data 18.1.2007, da L.M., indagato in questo procedimento, per il prezzo di Euro 14.000,00 e poi era stata ceduta, in data 31.1.2007, al ricorrente M.. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che l’auto in questione fosse nella effettiva disponibilità del L., dal momento che si trovava presso la LM Motor Yacts del medesimo L. e dal libretto di circolazione risultava la firma del M. in calce alla vendita verbale.

Tali circostanze inducevano a ritenere che il veicolo facesse parte del compendio patrimoniale del L..

2) Ricorre per cassazione il M., denunciando il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.

Con motivazione apodittica, illogica e carente il Tribunale ha ritenuto che l’intestazione dell’auto fosse fittizia, ritenendo sufficiente a tal fine la firma in bianco apposta dal M. sul retro del libretto di circolazione, senza tener conto che, trattandosi di contratto consensuale, era necessario il consenso del venditore e dell’acquirente; nè era sufficiente la mera disponibilità del bene da parte dell’indagato per giustificare il provvedimento di sequestro preventivo.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) Va premesso che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.

Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall’art. 606 c.p.p., lett. e), nè tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 25932 del 29.5.2008-Ivanov.

3.1.1.) La motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto che il veicolo facesse parte, nonostante fosse intestato formalmente al M., del compendio patrimoniale dell’indagato L. non è certo apparente o apodittica.

Ha, infatti, desunto tale appartenenza da due circostanze rilevanti sotto il profilo dimostrativo dell’assunto, quali la permanenza dell’autovettura presso la LM Motors yacts del L. e la sottoscrizione del M. in calce alla vendita verbale sul retro del libretto di circolazione.

Tali circostanze non sono inficiate dalla mancanza di un contratto di "nuova" cessione e neppure dalla intestazione al M. del contratto di finanziamento (che non escludono il carattere simulato della vendita).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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