Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-10-2011, n. 22007 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ntendere e rigetto.
Svolgimento del processo

D.V.D. e gli undici litisconsorti in epigrafe indicati, tutti ex dipendenti dell’Azienda di Stato dei servizi telefonici (ASST), transitati, a far data dell’1 novembre 1993, alle dipendenze di Iritel s.p.a. (poi incorporata in Telecom Italia s.p.a.) ai sensi della L. n. 58 del 1992, hanno proposto nel 2004 avanti al Tribunale di Roma ricorso ex art. 414 c.p.c. per ottenere il riconoscimento del loro diritto a vedere ricostituito il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina vigente presso le società e tenendo conto, con riguardo al periodo di pubblico impiego dell’ammontare della indennità di buonuscita maturata, derivante anche da una supervalutazione della anzianità di servizio a suo tempo loro riconosciuta, in quanto commutatori telefonici (maggiorazione di 1/3), ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 50.

In proposito, hanno altresì chiesto di accertare il loro diritto a versare a Telecom l’importo dell’indennità di buonuscita a suo tempo percepito dall’ENPAS in relazione al periodo di pubblico impiego, utile per conseguire il t.f.r. nella misura indicata, versamento a suo tempo (1994) non effettuato entro il termine, stabilito dalla società, di trenta giorni, in ragione della brevità dello stesso, non prorogato nè sospeso nonchè per la situazione di incertezza relativamente al possibile riconoscimento da parte della società, ai fini del t.f.r., della citata supervalutazione della anzianità di servizio del periodo di pubblico impiego (anche per il periodo successivo al maggio 1982, quando entrò in vigore la L. n. 297 del 1982 e fino al 31 ottobre 1993).

In subordine, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a vedere considerata la liquidazione ENPAS effettuata nel 1993 come mero anticipo sulla liquidazione definitiva.

Il Tribunale aveva respinto le loro domande e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 7 settembre 2006, ha respinto l’appello al riguardo proposto dai lavoratori.

Con ricorso notificato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1 con consegna all’ufficio postale di (OMISSIS) in data 7 settembre 2007, D.V.D. e gli altri litisconsorti hanno chiesto, con un unico motivo, la cassazione della predetta sentenza.

Ha resiste alle domande la Telecom Italia s.p.a. con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie. Con quella della difesa dei ricorrenti viene altresì comunicato che il ricorrente S. M. ha raggiunto con la società un accordo transattivo in sede sindacale (del cui verbale viene allegata copia), rinunciando anche al ricorso proposto in questa sede.
Motivi della decisione

1 – Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.S., per il venir meno dell’interesse allo stesso a seguito della raggiunta transazione; in proposito le spese di questo giudizio vanno interamente compensate tra le relative parti, nello spirito dell’accordo raggiunto.

2 – Col ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 15 preleggi, dell’art. 2120 c.c., L. n. 58 del 1992, art. 4 e del D.M. 29 dicembre 1992 nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito "se sia o meno sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa degli art. 15 preleggi, art. 2120 c.c., L. n. 58 del 1992, art. 4 e del D.M. 29 dicembre 1992, la sentenza che – nei confronti del personale dell’azienda di stato per i servizi telefonici, transitato, secondo le disposizioni della L. 29 gennaio 1992, n. 58, alle dipendenze di azienda privata concessionaria – ritenga non prevalente, rispetto all’art. 21120 c.c., la L. n. 58 del 1992, art. 4 e privo di efficacia l’impegno dell’azienda, assunto in adempimento della stessa L. n. 58 del 1992, di conservare ai dipendenti provenienti dall’azienda di stato, dietro corrispettivo del versamento dell’indennità di buonuscita liquidata dall’ENPAS, il trattamento che avrebbero percepito quali dipendenti pubblici attraverso la computabilità di periodi riconosciuti utili, nel regime di pubblico impiego, per il calcolo dell’indennità di anzianità (c.d. supervalutazione dell’anzianità di servizio)".

In sostanza, i ricorrenti sostengono che la L. n. 58 del 1992, consentendo la conservazione – per i dipendenti transitati dall’ASST all’Iritel che provvedano a riversare l’indennità di buonuscita percepita dall’ENPADS per il periodo di pubblico impiego – dell’ammontare di tale indennità (comprensiva della c.d. supervalutazione conseguente al riscatto di cui alla legge) quale primo accantonamento del t.f.r., detterebbe una disciplina speciale, derogatoria di quella di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297 (la quale non consente il computo di periodi figurativi).

Il ricorso (che peraltro non sviluppa adeguatamente le censure fondate su alcune delle norme di legge invocate e non specifica in che consisterebbe il vizio di motivazione genericamente enunciato) è infondato.

Come correttamente riferito dalla sentenza impugnata, va anzitutto ricordato che la L. 29 gennaio 1992, n. 58 aveva disposto la soppressione della ASST dal 1 gennaio 1993 e l’affidamento, in via temporanea (massimo un anno), dei relativi servizi all’Iritel s.p.a., la quale, durante la concessione, doveva avvalersi del personale già dipendente dell’Azienda di Stato, che per detto periodo avrebbe conservato "il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego" (art. 4, comma 2).

Successivamente, tale personale aveva avuto la facoltà di optare per la permanenza nel pubblico impiego presso altra Amministrazione e, in mancanza, sarebbe transitato alle dipendenze della società concessionaria in regime privatistico.

Per regolare in maniera non pregiudizievole tale passaggio dal regime pubblicistico a quello privatistico, la legge (art. 5) dispose, quanto al trattamento previdenziale, la costituzione, presso il Fondo telefonici gestito dall’INPS di "un’unica posizione assicurativa dell’intera situazione previdenziale singolarmente maturata… " (comprensiva quindi del periodo di anzianità fittizia quali commutatori), con conseguente maturazione di un unico trattamento di pensione, mentre con riguardo alla indennità di fine rapporto, dispose che alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego venisse liquidata l’indennità di buonuscita in allora maturata e per il futuro la maturazione del t.f.r. secondo le regole di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297.

Successivamente, con accordo tra il Ministro delle poste e telecomunicazioni e le 00.SS., richiamato dal D.M. del medesimo Ministro 29 dicembre 1992, stipulato in conformità di quanto stabilito dalla L. n. 58 del 1992, art. 4, comma 5 (che prevedeva accordi aventi ad oggetto, in particolare, "la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto " venne precisato che, nel passaggio, sarebbe stata assicurata la continuità ai fini degli istituti contrattuali e legati alla anzianità comunque maturata nella P.A. e che ciò avrebbe trovato applicazione anche con riguardo al t.f.r. per i lavoratori che avessero provveduto a riversare, all’atto del passaggio, il trattamento di buonuscita maturato durante il rapporto di pubblico impiego.

Infine, in attuazione di tale accordo, la Iritel, sia in sede di assunzione degli ex dipendenti ex ASST che successivamente con comunicato del 1994, ricordò a tale personale quest’ultima possibilità, assegnando 30 giorni per l’esercizio della relativa facoltà.

Ciò premesso, risulta acquisito in giudizio che i ricorrenti sono tutti ex dipendenti ASST, che non hanno esercitato l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego, passando quindi, dopo il periodo transitorio prima indicato, alle dipendenze dell’Iritel il 1 novembre 1993. Nonostante quanto indicato dalla società nella lettera di assunzione e nel successivo comunicato del 1994, nessuno dei ricorrenti ha provveduto a riversare alla società medesima l’indennità di buonuscita nel termine indicato, nè chiesto una proroga o una sospensione di tale termine.

L’assunto dei ricorrenti di fondare direttamente sulla L. n. 58 del 1992, art. 4 la loro pretesa è chiaramente infondata, in ragione del fatto che, come rilevato dalla sentenza impugnata, tale disposizione, laddove dispone per il personale non optante la conservazione del trattamento proprio del rapporto di pubblico impiego, ha riguardo unicamente al periodo transitorio in cui la Iritel si era avvalsa di tale personale.

D’altronde la Corte d’appello ha correttamente rilevato che la L. n. 58 del 1992, art. 5 assicurava un trattamento unico attraverso il collegamento dei due periodi soltanto per ciò che riguarda la pensione, mentre disponeva l’immediata erogazione da parte dell’ENPAS dell’indennità di buonuscita relativa al periodo di pubblico impiego.

Il diritto vantato dai ricorrenti si potrebbe allora fondare sulla norma del protocollo di intesa IRI-OO.SS. del 17.11.91, richiamato dal D.M. 29 dicembre 1992.

In proposito, la Corte territoriale ha peraltro accertato che i ricorrenti non hanno provveduto a riversare all’Iritel, nei tempi stabiliti, l’indennità di buonuscita, costituente il presupposto per il passaggio alla alternativa rappresentata dal t.f.r. relativo all’intero rapporto nè hanno chiesto una proroga o la sospensione di tale termine, mentre la pretesa di una impossibilità di decidere nel termine per la incertezza sulla sorte della anzianità fittizia D.P.R. n. 1092 del 1973, ex art. 50 è stata ritenuta insostenibile.

Un tale accertamento, con le relative conseguenze, non viene più contestato specificatamente in sede di impugnazione dinanzi a questa Corte, tanto meno in sede di formulazione del quesito di diritto, che, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame, ne delimita l’ambito.

In ogni caso, il meccanismo di calcolo del trattamento di fine rapporto introdotto dalla L. n. 297 del 1982 è inderogabile, ai sensi dell’art. 4 della stessa e non è stato derogato nel caso in esame da una norma di pari livello, quale la L. n. 58 del 1992, che viceversa stabilisce, per l’indennità di buonuscita relativa al periodo di pubblico impiego, la liquidazione alla cessazione di questo e quindi la separata considerazione, quanto all’indennità di fine rapporto, di tale periodo da quello retto dal regime di diritto privato.

Con la conseguenza che le disposizioni contenute nel D.M. 29 dicembre 1992 e nell’accordo stipulato tra IRI e le 00.SS. non sono invocabili, ai fini del riconoscimento nel t.f.r. del personale in questione dell’anzianità convenzionale riconosciuta nel periodo di impiego pubblico ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 50 (sull’argomento, in termini, cfr. anche Cass. 11 aprile 2005 n. 7352, 28 maggio 2003 n. 8480 e 13 maggio 2002 n. 6902).

Infine l’impegno assunto dall’Iritel nella lettera di assunzione dei ricorrenti di riconoscere loro, in caso di versamento dell’indennità di buonuscita liquidata dall’ENPAS, "il trattamento di fine rapporto ai sensi delle disposizioni vigenti per l’impiego privato, commisurato ai periodi di servizio prestato o comunque riconosciuto dall’Amministrazione di provenienza", è comunque nullo per violazione della L. n. 297 del 1982, art. 1.

Avendo correttamente applicato le regole e i principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita pertanto le censure formulate col ricorso.

Il quale va pertanto respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in vis solidale tra di loro, a rimborsare alla società le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da M. S., compensando tra le parti le relative spese di giudizio;

rigetta le domande degli altri ricorrenti, condannandoli in solido a rimborsare a Telecom Italia s.p.a. le spese di questo giudizio, liquidate complessivamente in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.500,00, oltre accessori, per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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