Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 15-06-2011, n. 24005 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 22.9.2010 il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di C. C., avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Messina il 5.8.2010 ed avente ad oggetto l’autocarro tg. (OMISSIS) ed avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 10.8.2010 dal P.M. di Barcellona P.G., in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Premetteva il Tribunale che,in data 29 luglio 2010, la G.d.F. di Milazzo notava transitare l’autocarro tg. (OMISSIS), carico di materiale proveniente da demolizioni (mattoni, mattonelle ed intonaco) e classificabile quale rifiuto speciale; il veicolo, arrivato in una via pubblica, scaricava il materiale in modo incontrollato su un’area di circa cinque metri quadrati. Gli agenti provvedevano ad identificare il conducente dell’autocarro in A. F., dipendente della srl Loto di Calabrese Carmelo, proprietario del veicolo, che veniva sottoposto a sequestro unitamente all’area. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che sussistesse il fumus del reato ipotizzato, in quanto, non essendo stata prodotta alcuna autorizzazione, il trasporto di rifiuti speciali sopra indicati avveniva illecitamente ed essendo meramente assertive ed irrilevanti le deduzioni difensive.

Sussistevano poi le esigenze cautelari, sia perchè la disponibilità del veicolo poteva aggravare e/o protrarre le conseguenze del reato, sia perchè il sequestro era comunque finalizzato alla confisca obbligatoria.

2) Ricorre per cassazione il C., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni di applicabilità del sequestro preventivo.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro preventivo dell’autocarro, di proprietà della Loto Costruzioni srl.. Era stato documentato, davanti al riesame, che la Loto Costruzioni, successivamente al sequestro, aveva stipulato con la DLM Costruzioni srl (abilitata al trasporto materiali a seguito di iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali) contratto di trasporto a discarica rifiuti. Non sussisteva, quindi, più alcuna esigenza cautelare. Il Tribunale non ha valutato la prodotta documentazione, omettendo di pronunciarsi su quanto prospettato con specifico motivo di gravame.

Con il secondo motivo deduce la insussistenza del fumus del reato contestato, sia perchè il sig. A.F., dipendente della Loto Costruzioni srl, aveva eseguito il trasporto senza autorizzazione della ditta, sia perchè il predetto aveva eseguito un unico viaggio. Tale condotta isolata configurava un illecito amministrativo.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) Va premesso che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.

Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 2/2004.

Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall’art. 606 c.p.p., lett. e), nè tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 25932 del 29.5.2008-Ivanov.

3.1.1) La motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato ipotizzato non è certo apparente o apodittica.

Ha, infatti, evidenziato che risultava pacificamente il trasporto, con il veicolo di proprietà della srl Loto, di rifiuti speciali, che venivano abbandonati in modo incontrollato senza alcuna autorizzazione. Il ricorrente non contesta tali incontrovertibili circostanze, limitandosi a riproporre le stesse deduzioni, già ritenute assolutamente irrilevanti e meramente assertive dal Tribunale, in ordine ad una presunta autonoma iniziativa del dipendente ed alla occasionalità del trasporto.

Il ricorrente omette di considerare, però, che "In tema di rifiuti la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda" (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" (cfr. Cass. pen. sez. 3, 11.12.2003, n. 47432).

3.1.2) Il Tribunale ha, poi, ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari ed ha comunque evidenziato, implicitamente disattendendo le deduzioni difensive in ordine alla sopravvenuta insussistenza delle condizioni per l’applicabilità del sequestro preventivo, che il sequestro medesimo risultava disposto, comunque, anche ex art. 321 c.p.p., comma 2, ai fini della confisca.

A norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, infatti, "Alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui all’art. 256 e art. 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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