T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 17-06-2011, n. 5402 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato a mezzo del servizio postale in data 13 aprile 2011 e depositato il successivo 15 aprile 2011, la ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare il proprio diritto all’accesso agli atti, documenti e provvedimenti relativi al concorso "Arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 8 novembre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale Concorsi ed esami – n. 101 del 20 dicembre 1996", e, per l’effetto, di ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione dei documenti richiesti.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

– di aver partecipato al su detto concorso, "conseguendo un punteggio superiore al 6 (sei) previsto ai fini del superamento delle prove scritte e, dunque, dell’idoneità all’utile collocamento in graduatoria";

– con D.M. del 9 maggio 1998, veniva approvata la graduatoria di merito del concorso;

– si procedeva, pertanto, alle convocazioni per l’accertamento dei prescritti requisiti psicofisici ed attitudinali per un periodo di tre anni, ossia sino all’8 maggio 2001 (termine di durata della graduatoria), così come previsto dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 554, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 653;

– a tale fine non veniva convocata;

– con decreto legge 10 settembre 2003, n. 253, veniva disposta l’assunzione di 550 agenti della Polizia mediante l’utilizzo della predetta graduatoria, con conseguente convocazione di ulteriori candidati per l’accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali;

– "neppure in tale sede" veniva convocata;

– non avendo mai ricevuto comunicazione alcuna in merito a tale procedura, ancorché la validità della graduatoria fosse stata successivamente prorogata, formulava istanza di accesso agli atti relativi al concorso;

– con il provvedimento indicato in epigrafe, l’Amministrazione rigettava l’istanza di accesso inoltrata, non ravvisando "quell’interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante che la normativa richiede per l’esercizio di tale diritto".

Avverso tale provvedimento la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

– il diritto di accesso è sancito dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 "quale principio di carattere generale", "costituendo….. espressione dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, oltre che dei valori di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione";

– tale diritto trova, peraltro, fondamento costituzionale (in particolare, artt. 21 e 117 Cost.);

– la legittimazione attiva e l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi sussistono, pertanto, indipendentemente "dalla configurazione in capo al privato richiedente della legittimazione a ricorrere avverso l’atto di cui si chiede l’accesso", atteso che "l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce…. un interesse autonomo meritevole di tutela a prescindere dalla lesione, attuale o potenziale, delle situazioni giuridiche soggettive sulle quali può incidere l’attività amministrativa";

– ciò chiarito, l’Amministrazione non poteva negare l’accesso alla ricorrente agli atti della procedura concorsuale, attesa la sussistenza – in capo a quest’ultima – della titolarità di un interesse concreto ed attuale derivato dalla "partecipazione al concorso", dall’"idoneità conseguita" e dalla "totale assenza di qualsivoglia comunicazione", le quali inequivocabilmente costituiscono tutte circostanze atte a determinare una "posizione differenziata";

– a conferma dell’illegittimità del provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione e, comunque, a supporto della sussistenza del diritto di accesso vantato, va, altresì, considerato che l’Amministrazione ha consentito l’accesso nei confronti di un altro concorrente, il sig. Filippo Foti.

Con atto depositato in data 27 aprile 2011 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 21 maggio 2011 – ha prodotto documenti.

Alla camera di consiglio del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente vanta il diritto all’accesso agli atti e documenti relativi al concorso per l’arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 8 novembre 1996, pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 101 del 20 dicembre 1996, essendo risultata idonea alle prove scritte e, dunque, essendosi collocata in graduatoria.

In particolare, contesta la legittimità del provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione sulla base della carenza di un interesse "concreto attuale e giuridicamente rilevante", desunta dalle seguenti circostanze: – la ricorrente si è collocata nella graduatoria di merito ad un posto particolarmente arretrato (ossia, 80840° posto), inidoneo – in quanto tale – a consentire la convocazione per le selezioni psicofisiche ed attitudinali; – la graduatoria è scaduta in data 8 maggio 2001; – il decreto legge 10 settembre 2003 n. 253 ha sì consentito l’utilizzo della predetta graduatoria ma esclusivamente per l’assunzione di 550 agenti della Polizia di Stato, il che ha comportato – in ultimo – di avviare al corso gli aspiranti fino al 23.477° della graduatoria di merito.

Al fine di confutare la posizione dell’Amministrazione e, dunque, di sostenere il proprio diritto all’accesso, la ricorrente insiste – in particolare – sul carattere autonomo che caratterizza l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi rispetto alla "lesione" di situazioni giuridiche soggettive e sulla posizione differenziata dalla medesima rivestita.

2. Ciò detto, il Collegio ritiene che le argomentazioni della ricorrente siano inidonee a supportare la pretesa avanzata e, comunque, non valgano ad annientare i rilievi formulati dall’Amministrazione, ossia a dimostrare un interesse "attuale", così come richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo, appare doveroso ricordare che – ancorché il diritto di accesso non sia meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale e, dunque, rivesta carattere autonomo rispetto a quest’ultima – il giudice è, comunque, tenuto a verificare i presupposti legittimanti la richiesta di accesso.

Si intende così porre in risalto che, al fine di decidere positivamente in ordine ad una pretesa di accesso a documenti amministrativi, il giudice non può – in ogni caso – prescindere da una compiuta disamina del caso concreto al fine di accertare la sussistenza di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso", in linea con quanto prescritto dal già richiamato art. 22.

Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, la disposizione in esame – pur riconoscendo il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse" – non ha, infatti, introdotto alcun tipo di azione popolare.

Ciò trova – appunto – conferma nel collegamento di siffatto interesse all’esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti", con la conseguenza che, ove si tratti – in particolare – di atti di procedure concorsuali, l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale non può identificarsi con il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.

In altri termini, la configurazione della legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa transita attraverso l’individuazione di una posizione differenziata e, con essa, della titolarità – in capo al richiedente – di una posizione giuridicamente rilevante ancora suscettibile di devoluzione alla tutela giurisdizionale.

In sintesi, deve trattarsi di una posizione differenziata che si identifichi nella dimostrata (o, almeno, dimostrabile) titolarità non (necessariamente) di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma (anche soltanto) di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873; C.d.S., Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 9 maggio 2011, n. 3961).

Nel caso di specie, la titolarità da parte della ricorrente di una posizione giuridica di tal genere – atta a concretizzare la situazione di interesse imposta dalla legge – è inequivocabilmente carente o, comunque, affatto dimostrata né altrimenti riscontrabile.

Più specificamente, è doveroso rilevare che, dal ricorso ma anche dalla copia dell’istanza di accesso prodotta in giudizio, non emergono elementi utili per comprendere che la manifestazione di interesse alla conoscenza degli atti della procedura concorsuale di cui trattasi risulta accompagnata dalla necessaria – quanto complementare – "attualità" dell’interesse sostanziale del quale la ricorrente assume di essere portatrice, e ciò nonostante l’Amministrazione – già in sede di riscontro all’istanza di accesso – avesse opposto che alcun vantaggio può, comunque, derivare alla ricorrente dall’accesso agli atti richiesti, adducendo – in particolare – che:

– la graduatoria di merito del concorso ha totalmente esaurito i suoi effetti da diversi anni;

– anche considerando il decreto legge n. 253 del 2003, la ricorrente ha conseguito un punteggio e, dunque, un posto in graduatoria non utile per l’assunzione e, dunque, per l’avviamento al corso di formazione.

In definitiva, la ricorrente non ha affatto rappresentato i motivi per i quali – nonostante i rilievi dell’Amministrazione – dovesse ritenersi sussistente un interesse "attuale" né tale motivi sono altrimenti desumibili dalla situazione concreta rappresentata né dalla documentazione agli atti.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano il caso, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3227/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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