Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-10-2011, n. 22000 Attività pericolose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal padre D.C. (essendo egli all’epoca minore) nei confronti della Pizzalto S.p.A., in relazione ad un grave incidente sciistico a lui occorso il (OMISSIS).

La Pizzalto S.p.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente contesta la congruità della decisione rispetto alle risultanze istruttorie.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile, richiedendosi nella sostanza al giudice di legittimità una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, sull’assunto dell’erroneità di quella (evidentemente non condivisa) compiuta dal giudice di merito.

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente assume che il gestore della pista, parte del contratto atipico di ski-pass, non avrebbe fornito la prova liberatoria, su di lui gravante, della imprevedibilità ed inevitabilità del danno.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, considerato che nel quesito di diritto si da per scontato che l’incidente sia occorso a causa dello scivolamento dello sciatore su una lastra di ghiaccio, laddove in sentenza si afferma che l’appellante non è finito fuori pista per l’improvvisa presenza di ghiaccio, bensì per il fatto che, unitamente ai suoi amici, si divertiva a saltare su mucchi di neve posti ai margini della pista. Il gestore della pista era dunque esonerato da qualsiasi prova liberatoria, essendo l’incidente ascrivibile a colpa esclusiva del danneggiato.

4.- Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole del rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 cod. civ. 4.1.- Il terzo motivo è inammissibile, in difetto del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. 5.- Con il quarto motivo censure sostanzialmente analoghe sono svolte sotto il profilo della violazione dell’art. 2050 cod. civ. 5.1.- Il quarto motivo è infondato. Il giudice di merito, contrariamente a quanto si assume nel quesito di diritto, è giunto alla conclusione che l’appellante non è finito fuori pista per l’improvvisa presenza di ghiaccio, bensì per il fatto che, unitamente ai suoi amici, si divertiva a saltare su mucchi di neve posti ai margini della pista e che dunque l’incidente è ascrivibile esclusivamente a sua colpa. A fronte di tale ricostruzione in fatto dell’incidente, adeguatamente motivata, è evidente che il gestore della pista – cui si ritenga in ipotesi applicabile l’art. 2050 cod. civ. – è esonerato dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo in diritto configurabile una sua qualsiasi responsabilità, ben potendo il caso fortuito coincidere – e palesemente coincidendo nel caso di specie, secondo la motivazione della sentenza – con la colpa del danneggiato, nella specie positivamente accertata.

6.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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