Cass. pen., sez. II 26-06-2008 (24-06-2008), n. 25900 Giudizio di rinvio – Applicabilità – Sussistenza – Condizioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del giorno 11.6.1997, la Corte d’assise di Milano, Sezione 4^, fra l’altro, dichiarò A.G. e A. P. responsabili del reato di cui al capo 52 (artt. 81, 110 c.p., L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, comma 1 e art. 74, comma 1, n. 2 e comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2) e – limitatamente a tale reato, quale pena base per altri reati in continuazione – condannò ciascuno alla pena di anni 16 di reclusione e L. 180.000.000, di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l’esecuzione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 1^, con sentenza del 17.2.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridusse la pena inflitta per il reato di cui al capo 52 ad anni 15 di reclusione e L. 120.000.000, di multa quanto ad A.G. e ad anni 10 mesi 8 di reclusione e L. 120.000.000, di multa quanto ad A.P..
La Corte di cassazione, con sentenza 19.3.2002, annullò la sentenza con rinvio.
La Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 3^, con sentenza 26.3.2004, precisata la data di commissione del reato da epoca prossima al 1989 ad epoca antecedente e prossima al luglio 1990 ed applicata la L. n. 685 del 1975, ridusse la pena inflitta ad A. G. per il reato di cui al capo 52, ad anni 13 di reclusione ed Euro 46.481,00, di multa e quanto ad A.P., con la diminuente per il rito abbreviato, ad anni 18 mesi 8 di reclusione ed Euro 30.897,00, di multa.
La Corte di cassazione, con sentenza 17.11.2004, ha annullato con rinvio la sentenza di cui sopra sull’assunto che la prima sentenza annullata aveva determinato la pena in misura prossima al minimo edittale e che il giudice di rinvio aveva invece determinato la pena partendo da una pena base quasi raddoppiata rispetto al minimo edittale.
Con sentenza 4.10.2005 la Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 2^, ha determinato la pena in anni 8 mesi 6 di reclusione e L. 15.000.000, di multa (da convertirsi in euro) quanto ad A. G. ed in anni 5 mesi 8 di reclusione e L. 10.000.000, di multa (da convenirsi in euro) quanto ad A.P., rimettendo alla fase esecutiva la richiesta avanzata nell’interesse di A. G. di continuazione fra i reati di cui alla presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 23.1.2002 della Corte d’assise di Milano.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati A.G. e A.P..
Il difensore di A.G. deduce violazione di legge in quanto il giudice di rinvio ha rimesso alla fase esecutiva la decisione sulla richiesta di continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla Corte d’assise di Milano in data 23.1.2002.
Il difensore di A.P. deduce:
1. impugnando anche l’ordinanza 4.10.2005 della Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 2^, violazione della legge processuale in relazione alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore, anzichè al domicilio dichiarato, all’atto della scarcerazione dalla Casa di reclusione di (OMISSIS); la Corte d’assise d’appello ha rigettato l’eccezione sull’assunto che dal meccanografico del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, risultava che all’atto della scarcerazione A.P. aveva dichiarato domicilio in (OMISSIS), ove era stata vanamente tentata la prima notifica; la stampa meccanografica non avrebbe alcun valore in quanto non sottoscritta; peraltro alla data della prima notifica tentata (16.5.2005) A.P. risiedeva in (OMISSIS) presso la casa di reclusione, mentre alla data della notifica al difensore (15.6.2006) era residente in (OMISSIS); la nullità dedotta sarebbe assoluta ed insanabile;
2. vizio di motivazione in relazione all’incremento di pena per la continuazione interna al capo 52 in quanto determinata in misura superiore ai minimi edittali e l’annullamento con rinvio per lo scostamento eccessivo dai minimi avrebbe riguardato anche l’incremento per continuazione;
3. violazione di legge in quanto l’aumento di pena per l’aggravante del numero di persone concorrenti nel reato (anni 1 mesi 4 di reclusione e L. 2.000.000, di multa) operato dal giudice di rinvio è stato superiore a quello determinato nella sentenza 26.3.2004 della Corte d’assise d’appello di Milano Sezione 3^ penale (anni 1 di reclusione e lire 10.000.000 di multa) in violazione del divieto di reformatio in pejus.
Il ricorso proposto nell’interesse di A.G. è fondato.
Questa Corte ha affermato che la possibilità di applicare la continuazione in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p., è soltanto sussidiaria al potere di applicarla in sede di cognizione: come tale non può essere esercitata quando il giudice della cognizione ha escluso espressamente la continuazione o non ha esaminato la richiesta esplicitamente avanzata al riguardo. (V. Cass. Sez. 3^ sent. n. 10478 del 27.4.1994 dep. 8.10.1994 rv 200377).
D’altro canto al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l’applicazione dell’art. 81 c.p., comma 2. La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l’identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. (V. Cass. Sez. 6^ sent. n. 04921 del 13.3.2000 dep. 20.4.2000 rv 216133).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con riferimento alla posizione di A.G., limitatamente all’omessa pronunzia sulla istanza di applicazione della continuazione.
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di A.P. è fondato.
Da attestazione della Casa di reclusione di (OMISSIS) risulta che all’atto della scarcerazione in data 15.4.2004 A.P. dichiarò domicilio in (OMISSIS) e non (come erroneamente risultava dalla scheda meccanografica) in (OMISSIS).
Ne consegue la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti conseguenti compresa la sentenza impugnata che deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Milano nei confronti di entrambi i ricorrenti.
Non si deve far luogo a rinvio ad altra Corte d’appello, pur essendovi a Milano solo tre sezioni della Corte d’assise d’appello.
Infatti L’art. 623 c.p.p., lett. c), nel disporre che nel caso di annullamento di sentenza pronunciata da una corte di appello gli atti devono essere rimessi ad altra sezione della stessa corte, o, in mancanza, alla corte più vicina, si riferisce solamente alla sentenza annullata, poichè il legislatore vuole che il giudice di rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ma non riguarda altre sentenze precedenti che siano state già emanate, poichè il giudice che le abbia emesse è comunque un giudice diverso da quello che ha emesso l’ultima sentenza e, nei suoi confronti, non opera la preclusione di legge. (V. Cass. Sez. 6^ sent. n. 1142 del 30.3.1999 dep. 27.5.1999 rv 214748. Nella specie, la Corte d’appello di Catanzaro, che ha solo due sezioni penali, aveva pronunciato sentenza, annullata dalla Cassazione con rinvio all’altra sezione:
anche la sentenza emessa da quest’ultima era stata annullata dai giudici di legittimità con rinvio alla prima sezione; la Corte suprema ha enunciato il principio citato rigettando la richiesta di correzione di errore materiale instaurata dall’imputato il quale sosteneva che il giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento della seconda sentenza, doveva essere rimesso alla corte d’appello più vicina).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.P., nonchè nei confronti di A.G., limitatamente all’omessa pronunzia sul vincolo della continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’assise d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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