Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 15-06-2011, n. 24080 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ore corso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso il decreto di archiviazione emesso il 9/5/2010 dal GIP presso il Tribunale di Torino nei confronti di Ignoti per art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e art. 348 c.p., la difesa di R.C. quale persona offesa del reato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, per omesso avviso a tale parte offesa della richiesta di archiviazione del PM con conseguente palese violazione dell’art. 127, comma 5 in combinato disposto con gli artt. 409 e 410 c.p.p.. In tema di osservanza del contraddittorio, risultando comprovato agli atti che il ricorrente aveva fatto espressa richiesta di tale avviso.

Il ricorso fondato e va accolto,stante la fondatezza della denunciata violazione del contraddittorio ex art. 127, comma 5 in combinato disposto con gli artt. 409 e 410 c.p.p. per omesso avviso ex art. 408 c.p.p., comma 2 a detta persona offesa della richiesta del PM, nonostante ne risultasse essere stata fatta dalla predetta un’espressa richiesta.

Al riguardo va ribadito il principio di diritto segnalato da questa Corte di legittimità anche a S.U. secondo cui,in tema di richiesta di archiviazione, l’omessa notifica di tale richiesta avanzata dal PM alla persona offesa che, come nella specie, abbia manifestato la volontà di essere informata al riguardo, colpisce "in radice il diritto al contraddittorio" proprio dell’udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. e ribadito dall’art. 409 c.p.p., comma 6, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso, con conseguente nullità insanabile,utilmente deducibile, con ricorso innanzi a questo giudice di legittimità (cfr. in termini tra le altre, Cass. pen. Sez. il 2-12-2003 n. 46274, Prochilo).

Ne consegue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio il decreto impugnato e DISPONE trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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