Cass. pen., sez. VI 25-06-2008 (19-06-2008), n. 25829 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Contenuto del mandato d’arresto europeo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che:
– con l’epigrafata sentenza del 13.5.2008 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 16.1.2007 dal Presidente della Pretura di Calarisi (Romania) nei confronti del cittadino rumeno dimorante in Italia B.M. (arrestato a fini di consegna il 12.1.2007; arresto ritualmente convalidato e seguito da ordinanza applicativa della custodia carceraria), disponendone la consegna alla richiedente autorità giudiziaria rumena ai fini dell’esecuzione della pena di tre anni di reclusione inflittagli con sentenza irrevocabile pronunciata in grado di appello il 30.11.2005 dalla Corte di Appello di Bucarest, confermativa della sentenza di condanna di primo grado emessa il 4.5.2005 dalla Pretura di Calarasi, per reati di concorso in furto e in tentato furto aggravati commessi in (OMISSIS) ( B. con alcuni complici in due occasioni si introduceva di notte con mezzi effrattivi nel deposito di una società industriale, dal quale asportava componenti e materiali metallici, che nel primo caso rivendeva e che nel secondo caso non riusciva a sottrarre per l’intervento dei sorveglianti della fabbrica);
– con riferimento allo status libertatis del consegnando la Corte di Appello di Napoli ha sostituito l’iniziale custodia cautelare carceraria dapprima con quella degli arresti domiciliari (ordinanza 8.2.2007) e poi con quella dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria (ordinanza 18.12.2007); misura – quest’ultima – revocata con l’emissione della sentenza il 13.5.2008;
– acquisita la documentazione dell’autorità rumena a norma della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, la Corte di Appello di Napoli, alla stregua di tali atti ha rilevato la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 per la consegna del reclamato B. e segnatamente: a) la presenza di adeguata e ampia motivazione del m.a.e. e dei presupposti provvedimenti decisori definitivi determinanti l’emissione del mandato europeo; b) la connotazione di doppia punibilità (L. n. 69 del 2005, art. 7) dei fatti-reato attribuiti al consegnando (puniti in Romania con pena detentiva superiore a un anno di reclusione), gli stessi essendo integrati da condotte penalmente apprezzabili anche per la legge penale italiana (concorso in furto aggravato, consumato o tentato);
c) l’assenza di situazioni ostative alla consegna previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18;
– contro la sentenza favorevole all’esecuzione del mandato di arresto europeo ricorre personalmente per cassazione B.M. ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1, deducendo i seguenti due motivi di censura per violazione di legge:
1) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) e b): in relazione all’art. 27 Cost.: il processo definito con la sentenza irrevocabile di condanna rumena si è svolto in entrambi i gradi di giudizio in contumacia di esso B. e la sua responsabilità sarebbe stata affermata in base a vaghe dichiarazioni dei due sorveglianti della fabbrica teatro dei contestati furti (consumato e tentato); con patente inosservanza, quindi, dei diritti di difesa e delle garanzie previste dalla Costituzione italiana e dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo;
2) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), e comma 5: le autorità rumene non hanno trasmesso l’indispensabile documentazione di supporto del m.a.e. entro il termine previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, u.c. (id est entro la data dell’udienza di differimento fissata dalla Corte per l’invio/ricezione dei documenti);
– le censure enunciate dal B. sono manifestamente prive di giuridico spessore, perchè la procedura di consegna passiva non ha evidenziato alcuna lesione delle guarentigie previste dalla L. n. 69 del 2005;
– quanto al primo motivo di ricorso, è appena il caso di osservare, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il giudizio contumaciale (riconosciuto in varie forme in più Stati dell’Unione Europea), al cui esito è stata pronunciata la condanna dello Stato emittente il m.a.e., è pienamente legittimo, allorchè l’immodificabilità della decisione (irrevocabilità) sia temperata dalla possibilità dell’imputato di ottenere un nuovo giudizio; evenienza prevista dall’ordinamento giudiziario rumeno, che ammette il condannato in absentia a chiedere la "revisione" della condanna (come si desume, del resto, dal dispositivo della sentenza rumena di appello nei confronti del B.), di tal che risulta soddisfatta la condizione prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 19 comma 1, lett. a);
– quanto al secondo motivo di ricorso, allo stesso ha già fornito idonea risposta la sentenza impugnata, evidenziando come i ritardi nella trasmissione dei documenti supportanti il m.a.e. siano da attribuirsi non all’autorità rumena, ma al Ministero della Giustizia italiano per la lentezza con cui è stata data esecuzione all’ordinanza della Corte disponente l’acquisizione degli atti integrativi rumeni; a ciò potendosi aggiungere che in ogni caso il ritardo nella trasmissione dei dati integrativi e l’acquisita disponibilità degli stessi a seguito di rituale proroga del termine da parte della Corte di Appello non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione informativa ed alla successiva consegna (cfr.: Cass. Sez. 6, 21.11.2006 n. 40614, Arturi, rv. 235514; Cass. Sez. 6, 26.10.2007 n. 40412, Aquilano, rv. 237427);
– alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma stimata equa di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende, curando la cancelleria gli incombenti di comunicazione previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Riserva la motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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