Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-05-2011) 15-06-2011, n. 24069 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28/6/2010 il Tribunale di L’Aquila, adito dall’indagato C.C. in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., annullava la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del predetto con ordinanza in data 3/5/2010 dal G.I.P. del Tribunale di Pescara per il reato di concorso in rapina aggravata in danno di un istituto bancario, osservando che non era possibile pervenire alla identificazione dell’indagato attraverso la ricognizione operata da un operante, raffrontando l’effigie del prevenuto con il fotogramma estrapolato dal sistema video- sorveglianza della banca, giacchè nel corso dell’atto criminoso i rapinatori agivano col volto travisato.

L’ordinanza predetta, impugnata dal P.M. veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, la quale evidenziava che il raffronto poteva essere ugualmente effettuato, giacchè i rapinatori prima di fare ingresso nell’istituto di credito si presentavano a volto scoperto.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale annullava detta misura cautelare, osservando che dagli atti trasmessi non esistevano stampe delle sequenze video idonee ad individuare le caratteristiche somatiche dei soggetti ripresi e che in particolare tale idoneità non sussisteva per i fotogrammi nn. 1 e 3, sui quali era fondata la ricognizione a suo tempo effettuata dal sovrintendente L., ove il volto appariva completamente in ombra con una colorazione nera uniforme.

Contro tale decisione ricorre il P.M., il quale ne censura la mancata valutazione della prova documentale versata successivamente dall’organo requirente, che aveva inviato copie a colori dei fotogrammi estrapolati seppure in riferimento alla richiesta di riesame relativa alla posizione di altro coindagato, e comunque nella disponibilità del collegio giudicante, da cui si poteva vedere con chiarezza l’effige dell’indagato, sulla quale si fondava la ricognizione del sovrintendente.

Il ricorso è fondato.

Ed invero non appare condivisibile il discorso giustificativo espresso dal Tribunale nell’annullare l’ordinanza impositiva sul rilievo che non esistesse un originale dei fotogrammi, i quali, per la loro colorazione nera uniforme, priva delle contrapposizioni di inchiostro nero su bianco, idonei a raffigurare i lineamenti del volto, non consentivano di individuare le caratteristiche somatiche dei soggetti ripresi, laddove invece esisteva non solo il supporto informatico, costituito dalle riprese video, ma anche le copie a colori dei fotogrammi estrapolati, che sebbene riferite alla posizione di altro coindagato, erano comunque nella disponibilità del collegio, siccome depositate, come da attestato della cancelleria, all’interno degli atti del medesimo procedimento penale, onde ben avrebbe potuto il collegio revisionare le riprese video e mettere a confronto l’immagine dell’indagato con i relativi fotogrammi a colori estrapolati, sui quali si fondava il riconoscimento del sovrintendente L..

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al medesimo Tribunale, che nel demandato nuovo esame provveda a sanare in piena autonomia l’evidenziato errore di giudizio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *