Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-05-2011) 15-06-2011, n. 24067 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

olgimento del processo

C.K.O., e O.U.E., persone non tossicodipendenti, sono stati colti ed arrestati dalla Polizia giudiziaria il 24 febbraio 2011 nella flagranza del reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) perchè, in concorso tra loro, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 17 del predetto decreto, illecitamente detenevano all’interno della loro abitazione sostanza stupefacente tipo cocaina, in parte distrutta perchè gettata nel water e in parte recuperata dalla Polizia giudiziaria (un ovulo contenente gr. 3,2 netti di cocaina), unitamente alla somma in contanti di Euro 1.520,00).

Il solo C. ricorre personalmente per cassazione, deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati, avverso l’ ordinanza 28 febbraio 2011 del G.I.P. di Bassano del Grappa che ha convalidato l’arresto in flagranza disponendo la custodia cautelare in carcere.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta mancanza di motivazione sotto il profilo dell’affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Con un secondo motivo si lamenta assenza di motivazione sulla sostenuta ricorrenza dell’esigenza cautelare ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b).

Con un terzo motivo si prospetta mancanza di motivazione sulla pericolosità ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c..

Tutti e tre i motivi sono inammissibili.

Per costante ed immutata giurisprudenza, il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicchè può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (Cass. pen. sez. 6, 41123/2008 Rv. 241363; massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5 del 1991 Rv. 186999; N. 4348 del 1996 Rv. 206150, N. 2556 del 1997 Rv. 207416, N. 6392 del 1998 Rv. 209833, N. 982 del 1999 Rv. 212876, N. 1416 del 2000 Rv. 216074, N. 14441 del 2003 Rv. 223807).

Orbene dalla stessa lettura dell’impugnazione risulta che nella specie esiste una ben precisa seppure sintetica motivazione che ha dato conto e ragionevole giustificazione delle assunte decisioni, e per ciò stesso non suscettibile di censure in sede di legittimità sotto i profili della insufficiente, incompleta, illogica o comunque inadeguata motivazione.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di _. mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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