Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-10-2011, n. 21979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.C., con il presente ricorso affidato a due motivi, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, ha impugnato, chiedendone la cassazione, la "sentenza n. 122/2008 resa dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. G.G., il 22/01/2008, depositata il 6.5.2008 e notificata il 21/03/2009, relativamente alla parte corretta con ordinanza resa il 15/01/2009 (e annotata sulla sentenza il 03/03/2009) con la quale il Tribunale ha disposto la correzione dell’errore materiale rilevato nella su estesa sentenza, quantificando in Euro 17.940, 60 anzichè in Euro 5.009,63 l’importo per il quale è stata dichiarata l’efficacia dell’atto di precetto".

Resiste con controricorso il Comune di Ceglie Messapica.
Motivi della decisione

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 122/2008 resa dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana il 22.1.2008, depositata il 6.5.2008 e notificata il 21.3.2009, relativamente alla parte corretta con ordinanza del 15.1.2009 è inammissibile.

Pur essendo ammissibile, infatti, l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 288 c.p.c., u.c. avendo ad oggetto le parti corrette della sentenza e finalizzata a dimostrare che si trattava di errore non materiale o di calcolo,, ma di giudizio, con conseguente violazione del giudicato, il ricorso per cassazione è tardivo, per non essere stato notificato entro il termine indicato dalla norma, vale a dire entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (Cass. ord. 2.12.2004 n. 22658;

cass. 16.7.2002 n. 10299; cass. 17.5.2001 n. 6761).

L’ordinanza di correzione risulta notificata (all’avv. Grazia Vitale il 20.1.2009) e all’avv. Vincenzo Vitale – difensore dell’odierno ricorrente – in data 29.1.2009, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 17.4.2009 e notificato all’avv. Grazia Vitale il 20.4.2009, oltre il termine di scadenza dei sessanta giorni decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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