T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 1570

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 24967/09 emesso in data 08.07.2009, notificato il giorno 27.07.2009, non opposto e munito di formula esecutiva il giorno 04.01.2010 (cfr. documentazione di parte ricorrente), il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto all’Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 42.427,72, oltre agli interessi e alle spese.

La ricorrente ha esperito l’azione di ottemperanza, lamentando che il decreto ingiuntivo non è stato eseguito dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

Il Tribunale, con sentenza n. 756/2011 depositata il 18 marzo 2011, ha preso atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha adottato le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a., nominando Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo medesimo.

All’udienza del 16.06.2011 è emerso che, allo stato, il Commissario ad acta non ha ancora provveduto al compimento degli atti necessari per portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo, né ha fornito giustificazioni sul punto.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo, precisando le ragioni del ritardo maturato nel portare ad esecuzione il titolo di cui si tratta, con l’avviso che ulteriori immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, ordina al Commissario ad acta – Prefetto di Catanzaro – di trasmettere entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, una dettagliata relazione sull’oggetto indicato in motivazione.

Rinvia per l’ulteriore corso alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2011, ad ore di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *