Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-05-2011) 15-06-2011, n. 24065

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del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. ricorre, a mezzo del suo difensore deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nel termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la decisione impugnata.

Risulta agli atti e dalla decisione impugnata che la richiesta di riesame è stata depositata con riserva di esposizione dei motivi e che, all’udienza del 19 gennaio 2011, l’avv. Carlo Alberto Zaina ha depositato la nomina a difensore di fiducia in copia, dichiarando che l’originale dell’atto era stato depositato in Procura e concludendo, nel merito, per l’annullamento dell’ordinanza nei confronti di A.G. per carenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, per le ragioni esposte nella memoria che si depositava.

Il Tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dei ricorso perchè proposto da soggetto non legittimato rilevando quanto segue:

a) con decreto del 27 dicembre 2010 il G.I.P. del Tribunale di Milano dichiarava la latitanza di G.A., dando atto che era stato designato, previa individuazione con le modalità ex art. 97 c.p.p., comma 2, quale difensore d’ufficio di G.A. l’avv. Giuseppe Quaglia del foro di Milano;

b) il 10 gennaio 2011 l’avv. Carlo Alberto Zaina, nella dichiarata qualità di difensore di fiducia di G.A., depositava presso il Tribunale di Rimini richiesta di riesame avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 12.12.2010, senza allegare alcuna nomina fiduciaria, che neppure risultava dagli atti trasmessi al Tribunale ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 5;

c) la dichiarazione di nomina, risultante dalla copia, depositata dalla difesa all’udienza camerale odierna, era priva non solo dell’indicazione dei dati anagrafici dell’indagata (nonrisultando compilate le parti, pure contenute nella dichiarazione, relative ai dati anagrafici, tanto da fa ritenere al giudice cautelare di essere di fronte ad un prestampato) ma era priva in sostanza di sottoscrizione, poichè la dichiarazione di nomina risulta di fatto solamente siglata.

Per il Tribunale del riesame, a fronte di siffatta dichiarazione di nomina fiduciaria risultava altresì rilevante la circostanza che la predetta "sottoscrizione" non sia stata autenticata dal difensore, cosicchè neppure sotto questo profilo poteva trarsi certezza circa la provenienza della nomina a difensore di fiducia in favore dell’avv. Zaina da parte di G.A., indagata e latitante nel presente procedimento penale e destinataria dell’ordinanza di custodia cautelare impugnata.

In conclusione, per il gravato provvedimento, l’avv. Zaina non sarebbe legittimato alla proposizione della richiesta di riesame, non avendo egli documentato nei modi di legge la sua asserita qualità di difensore.

2.) i motivi di ricorso e la decisione della Corte di legittimità.

Il Tribunale di Milano, Sezione Riesame, ha ritenuto che l’avv. Zaina non abbia allegato alcuna valida nomina fiduciaria alla richiesta di riesame, presentata nell’interesse dell’indagata, dichiarata latitante, avverso l’ordinanza del GUP presso il Tribunale di Milano.

All’udienza del 19 Gennaio 2011, il Collegio, preliminarmente, ha sollevato d’ufficio la questione della validità della nomina.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge in ordine all’applicazione dell’art. 96 cod. proc. pen..

Per il ricorrente l’osservazione del Tribunale, sulla non validità della nomina, appariva singolare, in quanto non è affatto usuale l’allegazione della nomina a difensore di fiducia, alla richiesta di riesame, posto che un’eventuale verifica dei poteri, può essere agevolmente svolta con la consultazione del fascicolo, costituito ex artt. 291 e 309 c.p.p..

Ad ogni buon conto, a fronte dell’eccezione, il difensore, in sede di riesame, aveva fatto presente ai giudici che, agli atti, era versato l’originale della nomina (V. All. 1) e che in tutti gli avvisi delle indagini preliminari si dava atto che l’avv. Zaina era il difensore di fiducia di G.A..

Dal combinato disposto di queste due circostanze, per il ricorso, si può affermare la legittimazione del l’avv. Zaina allo svolgimento della attività difensiva.

Rileva ancora il ricorrente:

a) che, su sollecitazione del Tribunale stesso, il quale peraltro, non ha aderito alla proposta dell’avvocato di dare corso ad una semplice verifica presso l’ufficio del P.M., in ordine alla esistenza e regolarità della nomina, cui si fa riferimento, l’avv. Zaina ha prodotto, a fini puramente esemplificativi, ma senza che essa potesse fungere da atto sostitutivo l’originale che è versato in atti, una copia informale ad uso studio dell’atto in questione;

b) che il Collegio, una volta visionato l’atto, ha basato la sua decisione di ritenere inammissibile l’impugnazione cautelare, esclusivamente sulla base di tale documento, che non aveva, nè poteva avere, "velleità di costituire copia conforme all’originale";

c) che il Tribunale, così decidendo, è incorso nel vizio di violazione di legge, posto che l’organo territoriale ha giudicato (e concluso) per l’inammissibilità del ricorso, senza, però, avere operato una necessaria, quanto reale e concreta verifica dell’assunto sollevato ex officio;

d) che i giudici dell’appello cautelare, omettendo, quindi, un doveroso controllo in ordine alla congruità ed alla conformità della nomina in atti, rispetto allo stereotipo normativo, sancito dal codice, hanno – de plano – affermato l’insufficienza ed inidoneità dell’atto, oltre che ritenuto l’incertezza delle provenienza dello scritto contenente il mandato.

Il ricorso prosegue ancora, con una seconda articolazione, osservando che non paiono decisive le osservazioni relative alla circostanza che la firma apposta dall’indagata consisterebbe in una sigla, priva di autenticazione da parte del difensore.

Viene infatti sul punto rilevato, che: 1) risulta estremamente opinabile, l’attività di sindacato delle modalità di apposizione della firma e le caratteristiche grafiche del tipo di firma apposta, oltre che trarre da siffatta considerazione, un argomento per inficiare il valore dell’atto; 2) risulta, poi, del tutto illogico porre a carico del difensore l’onere di autenticare la copia fotostatica di un atto sul quale è riprodotta tra gli altri anche la firma in questione. Il soggetto munito di potere di autenticazione deve (e può) confermare solo l’autografia della sottoscrizione, quando si sia in presenza della firma autentica.

Il motivo, nella sua prima articolazione, è fondato, ed il suo accoglimento assorbe le ulteriori censure sul sindacato delle modalità di apposizione della firma nella copia fotostatica dell’atto di nomina del difensore.

Nel documento – allegato dalla parte al ricorso per cassazione – risulta che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia della G.A., nella persona dell’avv. Zaina, con riferimento al procedimento R.G. 59749/10 N.R. – R.G. 12572/10 G.I.P., e datata 27 dicembre 2010, a differenza della copia informale (messa a disposizione del Tribunale del riesame e depositata il 19 gennaio 2011), si caratterizza: non solo per il completamento con i dati identificativi del procedimento penale e le generalità complete dell’indagata, ma è accompagnato nella parte finale, successiva alla sottoscrizione dell’interessata, dal "visto" del sostituto procuratore della Repubblica Antonio Samgermano del luogo di deposito della nomina.

Trattasi quindi di documento di ineccepibile ritualità ed incontestabile efficacia in punto di ritualità e regolarità della nomina, con conseguente necessario annullamento dell’ordinanza di inammissibilità impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 c.p.p. disp. att., comma 1.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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