Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-05-2011) 15-06-2011, n. 24031 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.M. e la difesa di A.E.F. hanno proposto autonomi ricorsi avverso la sentenza del 5/7/2010 con la quale la Corte d’appello di Milano ha confermato la loro condanna in ordine al reato di cui al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73.

Eccepiscono entrambi con il primo motivo violazione di legge in ordine alla valutazione degli indizi, avendo il giudice tratto da elementi non qualificabili come tali, la prova della destinazione dello stupefacente ad uso non personale, elemento costitutivo del reato. A tal fine si è tratta la prova di responsabilità esclusivamente in base all’entità ponderale della sostanza, senza contrastare le diverse argomentazioni difensive, che avevano sottolineato il mancato reperimento dell’attrezzatura idonea al confezionamento di dosi per escludere la possibilità di avvalorare la ricostruzione accusatola. Si richiamano quindi le circostanze che hanno caratterizzato l’arresto per escludere la possibilità di ritenere sussistente la prova della consumazione del reato contestato con la forza dimostratrice richiesta dalla legge, non essendo sufficiente a tal fine richiamare il superamento della dose media giornaliera; M. sottolinea anche, con autonomo motivo, la dimostrata dipendenza da cocaina, ritenuta elemento dal quale trarre la prova dell’uso personale della sostanza.

2. Entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’omessa considerazione di applicazione del comma quinto della norma incriminatrice, tenendo conto della necessità di escludere la parte di sostanza destinata ad uso personale dal quantitativo ipoteticamente destinato alla cessione; si rileva che l’esclusione dell’attenuante era stata decisa solo sulla base del dato ponderale, senza considerare l’assenza degli altri indicatori favorevoli, pur individuati dalla disposizione di legge, quali i mezzi, le modalità dell’azione.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono infondati. Trattando unitariamente il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta assenza di elementi indiziari idonei a far concludere positivamente l’accertamento della finalizzazione della sostanza stupefacente ad uso di cessione, si è opposto l’effetto dirimente dell’assenza di materiale per il confezionamento delle dosi, quasi volendone desumerne una forza dimostrativa assoluta, assente nei fatti.

E’ del tutto pacifico infatti che l’accertamento sulla finalità della detenzione della sostanza costituisca valutazione di fatto che, se congruamente motivato, non può essere censurato in sede di legittimità e che gli indicatori di tale finalità possano trarsi da qualsiasi elemento concreto, non essendovi alcuna circostanza sicuramente ed indefettibili mente indicativa dello scopo di cessione a terzi, che invece deve essere ricavato da elementi indiziari tratti complessivamente dalla situazione accertata. Nella specie il giudice di merito risulta aver correttamente valorizzato la circostanza che i due imputati fossero stati sorpresi in luogo lontano dalle loro residenze, in possesso di un quantitativo unitario di sostanza stupefacente, ad elevata concentrazione di principio attivo, che costituiva oltre il 50% del quantitativo complessivo.

Tali circostanze erano state valutate unitamente alle condizioni personali degli imputati, le cui capacità economiche non risultano floride, ed in relazione alle quali non appare giustificabile l’accumulo di una tale entità di sostanza per uso personale; si sono da ultimo richiamate le stesse difformi prospettazioni difensive rese nel corso dell’udienza di convalida. In proposito è stato sottolineato che se la donna aveva cercato di giustificare la trasferta e l’accumulo della sostanza con la conoscenza che il coimputato aveva di un fornitore di fiducia, circostanza che lumeggiava una ragione anche dell’accumulo di un tale quantitativo di sostanza, E.F. ha negato l’effettività di tale situazione, privando di motivazione le particolari, ed onerose, modalità dell’azione realizzata.

Sulla base degli elementi di fatto, indicati analiticamente in sentenza, risulta che il giudice di merito abbia fatto buon governo delle norme in materia di valutazione indiziaria, avendo individuato una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, rispetto ai quali nulla è stato specificamente provato in senso contrario da parte dagli odierni ricorrenti, che si sono limitati ad allegare l’uso personale, volendone fondare la verifica nel mancato accertamento del possesso di beni idonei al confezionamento di dosi. Tale circostanza però non può considerarsi contrastante con quanto accertato, posto che i due ricorrenti sono stati sorpresi nel corso del loro viaggio di ritorno in (OMISSIS), dopo aver operato l’acquisto a (OMISSIS), sicchè appare difficile ipotizzare che, dovendo comunque affrontare la suddivisione delle dosi, stante l’elevata concentrazione della sostanza, portassero con sè l’attrezzatura idonea, risultando più logico sul piano organizzativo rinviare all’arrivo nella residenza un tale tipo di attività. Ne consegue che, per la fase organizzativa e di transito in cui i due sono stati sorpresi, risulta coerente ed immune da vizi logici la conclusione di irrilevanza dell’elemento di fatto dedotto, operato nella pronuncia impugnata.

Come è dato desumere dalla copiosa giurisprudenza in proposito (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 40575 del 01/10/2008, dep.30/10/2008, Tarsilli, Rv. 241522) l’accertamento della destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente consegue ad un coerente riscontro e ad una conseguente valorizzazione di plurimi indicatori della fattispecie, che ove correttamente svolta si sottrae al sindacato di legittimità e tale analisi risulta essere intervenuta nella specie ove, a fronte della compiuta disamina svolta dal giudice di merito, i ricorrenti si limitano a richiamare circostanze quali lo stato di tossicodipendenza ed il mancato possesso di beni per il confezionamento che non sono univocamente indicative dell’uso personale ed appaiono, per quanto detto, non dirimenti, non superando le diverse risultanze valorizzate nella sentenza di impugnata.

2. Analogamente infondato è il motivo di ricorso del difetto di motivazione circa l’esclusione dell’uso personale, uso che non è posto in discussione ma che, sulla base degli ulteriori elementi evidenziati, risulta da solo insufficiente a desumere la destinazione esclusivamente personale di quanto sequestrato. Rispetto a tale elemento di fatto è insussistente il vizio di difetto di motivazione, per quanto già argomentato sub 1., in punto di completezza del provvedimento impugnato.

3. Non sussistono i vizi rilevati in relazione al mancato riconoscimento della diminuente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; anche tale valutazione costituisce un accertamento di fatto, in relazione al quale nella sentenza impugnata sono stati posti in luce plurimi elementi indicativi dell’elevata incidenza dell’attività scoperta. E’ noto che la disposizione richiamata individua una serie di indicatori della minima entità del fatto, e tuttavia è altrettanto pacifico che la natura dissonante rispetto a tale ricostruzione di uno solo di tali indicatori esclude che possa accedersi a tale qualificazione (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 43399 del 12/11/2010, dep. 07/12/2010, Serrapede, Rv. 248947); nella specie, a fronte della mera allegazione di uso personale, anche di una parte indeterminata della sostanza, permangono tutti gli indicatori in senso inverso, quali la limitata ampiezza territoriale della zona geografica ove gli interessati erano residenti e diretti con il loro carico, nonchè l’elevato grado di purezza della droga rinvenuta, che consentiva il confezionamento di numero elevato di dosi, difficilmente giustificabile con il preponderante uso personale, per le limitate capacità economiche degli interessati, e rispetto a tale argomentazione deve intendersi assente la pretesa violazione di legge, ed escludersi l’allegato difetto di motivazione della sentenza, che deve valutarsi in senso contrario, coerente ed esauriente.

4. Il rigetto dei ricorsi impone, in forza dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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