T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 17-06-2011, n. 610 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente di avere frequentato nell’anno scolastico 2009/2010 la 5 ^ informatica – sede centrale dell’Istituto tecnico industriale Statale M. Giua conseguendo nel primo quadrimestre una votazione più che sufficiente in tutte le materie.

Nella materia Sistemi automazione e laboratorio ha riportato i seguenti voti: 7 e 6,5.

Anche nel secondo quadrimestre frequentava con profitto la scuola.

Non veniva ammessa all’esame di Stato con la seguente motivazione:

"preso atto della gravità delle carenze accertate nelle diverse discipline".

A dire della ricorrente, l’unica insufficienza veniva riportata in una materia secondaria.

Impugnava quindi gli atti indicati in epigrafe deducendo le seguenti articolate censure riconducibili ad un unico motivo in diritto di seguito sintetizzabili:

violazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e dell’art. 2 del d.P.R. 249 del 1998, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, irrazionalità ed ingiustizia manifesta.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 luglio 2010 la domanda cautelare veniva accolta con conseguente ammissione con riserva dell’alunna G.A. alle prove dell’esame di Stato.

In data 5 febbraio 2011 la ricorrente depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 9.03.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Dall’esame degli atti di causa risulta (produzioni della ricorrente in data 5.02.2011) che l’alunna A. ha superato le prove d’esame alle quali era stata ammessa con riserva da questa Sezione con ordinanza n. 336/2010.

La votazione riportata è stata di 80/100 vale a dire una delle più alte degli alunni della classe 5^ A esaminati.

Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi. Deve infatti ritenersi preminente la considerazione che l’esame di maturità ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica. La Commissione d’esame, pertanto, discostandosi, nel caso di specie, dal giudizio di non ammissione, supera ogni diversa valutazione circa la maturità del candidato in questione (in senso conforme Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1892).

Il giudizio positivo di maturità, costituisce un effetto preclusivo analogo a quello determinato da fatti sopravvenuti satisfattori o impeditivi processualmente della coltivazione dell’interesse sostanziale.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo conseguito l’istante, "il risultato voluto".

La fondatezza della pretesa della ricorrente non induce comunque alla pronuncia sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, non essendosi la ricorrente opposta alla richiesta di compensazione avanzata dall’avvocatura dello Stato all’udienza di discussione della causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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