Cass. pen., sez. I 25-06-2008 (17-06-2008), n. 25743 Requisito della buona condotta – Valutazione – Istante espulso dal territorio nazionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 novembre 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Bari respingeva la domanda di riabilitazione presentata da X. I., osservando che dalle informazioni in atti risulta che l’istante, per i suoi precedenti penali e la cattiva condotta morale e civile, è stato espulso dall’Italia, pur risultando anagraficamente residente in (OMISSIS), dove, peraltro, non dimora più.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione dell’art. 179 c.p. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sull’assunto che il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente valutato le condizioni per la concessione della riabilitazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In presenza di una domanda di riabilitazione avanzata da un soggetto straniero che, pur essendo formalmente residente in territorio nazionale, sia stato espulso, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal cittadino extracomunitario dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia; con riguardo al periodo di dimora all’estero, spetta, invece, allo stesso istante fornire, nel termine fissato dal giudice, la documentazione idonea a consentire la decisione sul merito. L’attribuzione di un onere latamente probatorio all’interessato è compatibile con la natura del procedimento in esame, essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle dette notizie (Cass., Sez. 4^, 19 settembre 2000, Sandonà, rv.
217695; Cass., Sez. 1, 15 ottobre 2004, n. 47711, rv. 230233).
2. Inoltre, ai fini del rigetto della domanda di riabilitazione, le informazioni delle autorità di polizia, per essere validamente poste a base della decisione, non possono essere generiche o limitarsi ad affermazioni apodittiche, ma debbono riferire fatti specifici e concreti relativi alla condotta del condannato, non potendosi fondare il diniego di riabilitazione sul soggettivo convincimento di coloro che forniscono le informazioni (Cass., Sez. 1, 13 gennaio 1994, rv.
196394).
3. Il provvedimento impugnato non appare conforme ai principi in precedenza illustrati, in quanto ha omesso di acquisire qualsiasi informazione in merito al periodo di dimora all’estero e, inoltre, si è limitato, con mera formula di stile, a richiamare in maniera generica negative informazioni di polizia senza menzionare circostanze specifiche, tali da consentire l’instaurazione di un contraddittorio effettivo con la difesa.
Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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