Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 15-06-2011, n. 24002

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6.11.2010, con il quale è stata applicata a C.R.R. e P.W.F. la misura cautelare della custodia in carcere, quali indagati dei delitti di sfruttamento della prostituzione, estorsione e lesioni personali commessi in danno di diverse persone offese nell’esercizio del controllo della prostituzione di transessuali in una zona dell'(OMISSIS).

In estrema sintesi il Tribunale del riesame, condividendo la valutazione espressa dal G.I.P. nel provvedimento genetico della misura, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, fondati sulle dichiarazioni del denunciante S.d.M.S.W., confermate dalle sommarie informazioni rese da D.M.F. H. e da L.S.C., nonchè dai riscontri costituiti dal referto medico per le lesioni cagionate con un coltello dal C. a S.M.E., dalle risultanze della perquisizione effettuata nell’appartamento del C., nel quale vennero trovati tra le altre cose circa trecento profilattici, e dalle attività di osservazione degli organi di polizia giudiziaria che avevano visto il C. accompagnare le persone offese sul posto di lavoro.

L’ordinanza ha anche affermato la sussistenza delle esigenze cautelari, così come ravvisate dal G.I.P., con riferimento ai pericoli di reiterazione criminosa, di foga e di inquinamento probatorio, nonchè la necessità della misura cautelare applicata.

Avverso l’ordinanza ha proposto appello ex art. 310 c.p.p. il difensore degli indagati e l’impugnazione, qualificata ricorso, è stata trasmessa a questa Suprema Corte.

Con il primo motivo di gravame si denuncia illogicità e carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla dedotta illegittimità dell’ordinanza cautelare.

In sintesi, si deduce che il Tribunale non ha adeguatamente valutato le doglianze espresse nella richiesta di riesame a proposito della carenza dei requisiti indicati dall’art. 292 c.p.p. nel provvedimento genetico della misura cautelare con riferimento alla motivazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Si deduce che detta motivazione risulta assolutamente insufficiente, contraddittoria ed illogica, in quanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza viene fondata sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, pur essendosi rilevato nello stesso provvedimento che "resta indubbiamente da approfondire il profilo della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalle colleghe di lavoro ovvero concorrenti non completamente valutabili in questa sede".

Nel prosieguo del motivo di gravame viene censurata la rilevanza o univocità degli elementi di riscontro; si denuncia l’omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa; carenza di motivazione in ordine alla inadeguatezza di altre misure cautelari meno afflittive; l’esistenza nei verbali di registrazione di conversazioni telefoniche senza la indicazione di elementi che attestino l’autenticità della traduzione e la provenienza delle stesse conversazioni.

Con il secondo motivo di gravame si denuncia illogicità e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e violazione dell’art. 273 c.p.p..

Sostanzialmente si reiterano le precedenti deduzioni in ordine alla scarsa attendibilità delle fonti di prova poste a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza. Si osserva che nella stessa ordinanza del G.I.P. si dà atto che le cosiddette dichiarazioni di riscontro provengono da soggetti venuti solo indirettamente a conoscenza dei fatti. Lo stesso S.d.M. al momento dell’accesso degli agenti di polizia giudiziaria nell’appartamento del C. non aveva fatto alcun riferimento alla condotta illecita degli indagati.

Le accuse a questi ultimi sarebbero finalizzate a estrometterli dalla zona ove si esercita la prostituzione che è controllata da un personaggio denominato (OMISSIS).

Con il terzo motivo di gravame si denuncia illogicità e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonchè violazione dell’art. 274 c.p.p.. hi estrema sintesi si deduce che il pericolo di fuga non può essere fondato solo su valutazioni congetturali, ma deve essere motivato mediante la indicazione di elementi concreti dai quali si è desunto che gli indagati stanno per darsi alla fuga; indicazione del tutto carente.

La pericolosità sociale deve essere desunta oltre che dalle modalità del fatto anche dalla personalità degli indagati, i quali non hanno precedenti penali nè in Italia, nè in Brasile, nè risulta si siano mai resi responsabili di reati della stessa indole o di condotte caratterizzate da violenza.

Non sono stati indicati gli elementi dai quali è stato desunto che gli indagati possano turbare il processo formativo della prova, nè è stato indicato un termine per l’acquisizione probatoria così come previsto dalla norma.

Con l’ultimo motivo di gravame si denuncia illogicità e carenza della motivazione in ordine alla dedotta inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare applicata, nonchè violazione dell’art. 275 c.p.p..

Anche sul punto si denuncia carenza di motivazione in ordine alla inadeguatezza di qualsiasi altra misura meno afflittiva per soddisfare le esigenze cautelari.

Con atti depositati il 5.4.2011 sia il P.W.F. che il C.R.R. hanno dichiarato di rinunciare all’impugnazione, deducendo che, alla luce delle ulteriori risultanze acquisite nel corso delle indagini preliminari, il G.I.P. ha disposto la scarcerazione di entrambi.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) e d).

Deve essere rilevato che la rinuncia al ricorso è stata sostanzialmente determinata dal venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla decisione, per l’accoglimento della istanza di scarcerazione da parte del G.I.P., sicchè alla declaratoria di inammissibilità non seguono nè la condanna alle spese processuali, nè quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza, (sez. un. 9.10.1996 n. 20, Vitale, RV 206168; sez. 6, 6.3.2003 n. 22747, Caterine RV 226009).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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