Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 21959 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 sigg.ri P.M., + ALTRI OMESSI (nonchè altre sei parti), con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio e poi dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il giorno 23 settembre 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto. Liquidava le spese nella misura di Euro 650,00 per onorari, Euro 1.950,00 per diritti, oltre spese generali e accessorie, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. I sigg.ri P.M., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il. decreto con atto notificato il 5 novembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi.

La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere: stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla decorrenza degli interessi ed alle spese relativamente alle parti ricorrenti P.M., + ALTRI OMESSI .

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo alle parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre; alle spese dei due gradi di giudizio.

Dovendo il decreto essere cassato limitatamente alle parti che lo hanno impugnato ed essendo state le spese liquidate nel decreto unitariamente "pro quota" in favore delle tredici parti attrici, essendo sette le parti ricorrenti a questa Corte la cassazione travolge anche per sette tredicesimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede per tale parte.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuno, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressocchè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi nei confronti delle parti ricorrenti P.M., + ALTRI OMESSI per sette tredicesimi con riferimento alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale degl’interessi legali sulla somma di Euro 5.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 875,00 per onorari, 973,00 per diritti, 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 950,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

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