T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 1568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 47533/2009 emesso in data il 10.11.2009, notificato il giorno 07.12.2009, non opposto e munito di formula esecutiva il giorno 23.03.2010 (cfr. documentazione di parte ricorrente), il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto all’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria (c.f. 02458490808) di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 471.546, 63, oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del d.l.vo 2002 n. 231 e alle spese.

La ricorrente ha esperito l’azione di ottemperanza, lamentando che il decreto ingiuntivo non è stato eseguito dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

Il Tribunale, con sentenza n. 598/2011 depositata il 1° marzo 2011, ha preso atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha adottato le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a., nominando Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo medesimo.

All’udienza del 12.05.2011 è emerso che, allo stato, il Commissario ad acta non ha ancora provveduto al compimento degli atti necessari per portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo, né ha fornito giustificazioni sul punto.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo, precisando le ragioni del ritardo maturato nel portare ad esecuzione il titolo di cui si tratta, con l’avviso che ulteriori immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sezione terza, non definitivamente pronunciando, ordina al Commissario ad acta – Prefetto di Reggio Calabria – di trasmettere entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, una dettagliata relazione sull’oggetto indicato in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2011 ad ore di rito.

Spese al definitivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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