T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 17-06-2011, n. 608 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 29.05.2009 il signor P. presentava domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 185 del 2000.

Espone che in data 23 gennaio 2010, senza aver previamente ricevuto alcuna comunicazione, veniva reso edotto del fatto che la propria domanda era stata ritenuta inammissibile.

Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva il ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990, mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

violazione di legge, violazione dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990 e s.m.i., eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione all’art. 10 bis della L. 241 del 1990;

violazione di legge, violazione dell’art. 4 comma 4 D.M. Tesoro 295/2001, falsità dei presupposti del provvedimento adottato;

eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti sul merito dell’istanza presentata;

violazione di legge per insufficienza e genericità della motivazione.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

In data 12.05.2010 il ricorrente depositava memoria.

In data 17 febbraio 2011 I. depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 23.03.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Deve essere dapprima esaminata l’eccezione preliminare proposta dall’Amministrazione con la quale si contesta la tempestività del ricorso.

Essa è infondata.

Il ricorso è stato portato alla notifica il 24.03.2010 e cioè il sessantesimo giorno dopo l’avvenuta conoscenza dell’atto (in data 23.01.2010).

Nel merito il ricorso è fondato.

Sono, in particolare, fondate le argomentazioni contenute nel primo motivo con cui il ricorrente argomenta con ampi svolgimenti circa la violazione dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990.

L’Amministrazione afferma che il preavviso di rigetto sarebbe stato spedito con raccomandata del 2.10.2010 all’indirizzo indicato dal signor P. nella domanda di ammissione alle agevolazioni (documento 3 produzioni di I.).

Ma proprio dal deposito del documento si evince che il ricorrente non ha ricevuto la comunicazione all’indirizzo comunicato nella domanda di ammissione (via Madrid n. 4 09032 Assemini).

La citata nota veniva spedita a diverso indirizzo (via Cinquini 09100 Cagliari) e, lo stesso documento n. 3 sopra citato, fa prova del fatto che il ricorrente nulla ha ricevuto poiché sull’avviso di ricevimento (depositato dall’Amministrazione) non compare la firma del soggetto ricevente, ne è indicata la data della ricezione.

Sono pertanto fondate le argomentazioni contenute nella memoria del 12.05.2010 che precisano quanto già affermato nel primo motivo di ricorso.

Va ricordato che in tema di preavviso di rigetto, le deroghe all’obbligo previsto dall’art. 10bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, vanno intese in senso restrittivo, avendo il legislatore della novella del 2005 inteso accrescere le garanzie di trasparenza poste a presidio del cittadino di fronte all’esercizio del pubblico potere, di talché le eccezioni a siffatta ratio legis devono trovare un’applicazione necessariamente tassativa, non suscettibile di estensione analogica (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 23 marzo 2011, n. 518).

Il ricorso deve pertanto essere accolto con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti avverso l’atto impugnato.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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