Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 15-06-2011, n. 23989

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ldi Nicola di Livorno.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 12 gennaio 2011, il Tribunale di Firenze ha respinto la istanza di riesame inoltrata da D.V., indagata per i reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d, art. 600 c.p., comma 1, ed ha confermato la applicata misura cautelare della custodia carceraria.

A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato plurime emergenze a carico della indagata che attestavano come la stessa avesse preso parte al viaggio che aveva trasportato la minore (OMISSIS) R.M. nel territorio in dispregio della normativa sulla immigrazione; la D., inoltre, con altri membri della sua famiglia rom, teneva in stato di soggezione la minore K.S. "comprata" in (OMISSIS) dai suoi genitori e trasferita in Italia con l’inganno di prospettarle una vita agiata ed un futuro matrimonio. Le esigenze di cautela sono state individuate nel pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione: rileva che la R. non è stata portata nel territorio clandestinamente, ma con il permesso della madre e munita di passaporto non prodotto dalla accusa; lamenta che il Tribunale abbia fatto riferimento ad atti non conosciuti dalla difesa, non abbia correttamente giustificato le sue conclusioni e tenuto presente le confutazioni della difesa.

Le censure ( al limite della inammissibilità) non sono meritevoli di accoglimento.

Il Tribunale del riesame, dopo una analitica descrizione dei fatti e degli elementi probatori finora acquisiti, ha avuto cura di indicare quali siano gli indizi, connotati con il requisito della gravità, che hanno permesso di ritenere altamente plausibile la responsabilità dell’indagata, pur in assenza di verifica probatoria, e sussistenti le condizioni indicate dall’art. 273 cod. proc. pen.. I fatti, nella loro materialità, non sono stati negati dalla indagata che ha dato agli stessi una lecita interpretazione alla luce delle regole, ritenute inconferenti dai Giudici di merito, del suo clan. La motivazione che sorregge l’impugnato provvedimento è congrua, completa, corretta, immune da vizi logici o giuridici; di conseguenza, le censura sul deficit argomentativo della ordinanza non corrisponde alla elaborata stesura della stessa.

In tale contesto, l’indagata nulla rileva sul reato previsto dall’art. 601 cod. pen. (nè sulle esigenze di cautela) ed incentra le sue critiche sul residui delitto; sul tema, indica all’esame di questa Corte censure già proposte al vaglio dei Giudici di merito, da questi prese nella dovuta considerazione e motivatamente disattese; di questo iter argomentativo, la ricorrente non tiene conto nella redazione delle sue censure che, sotto tale profilo, sono generiche perchè non in sintonia con le ragioni giustificatrici del gravato provvedimento. La ricorrente insiste sulla mancata produzione da parte della pubblica accusa del passaporto della ragazza .Sul punto, i Giudici hanno risposto evidenziando come sia irrilevante che la giovane minorenne fosse munita di passaporto dal momento che l’ingresso in Italia è avvenuto in assenza dei genitori con un falso documento attestante che la madre era consenziente al viaggio; la prova della violazione della legge sulla immigrazione è stata desunta dal Tribunale, tra l’altro, dalla circostanza, che la giovane extracomunitaria non fosse censita nel campo nomadi.

Infine, la ricorrente non precisa quali siano gli atti del procedimento celati dal Pubblico Ministero al momento della discovery e, pertanto, la sua censura è priva della necessaria concretezza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *