Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 15-06-2011, n. 23984 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Gamberoni Alessandro del foro di Roma.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In accoglimento dello appello della indagata S.T. M. il Tribunale di Forlì, con ordinanza 29 settembre 2010, ha revocato parzialmente un decreto di sequestro preventivo che grava su immobili ritenuti dall’accusa abusivi; in particolare, il vincolo è stato tolto sul piano soprastrada di un capanno da caccia e su un locale al piano paristrada che, a parere dei Giudici, potevano essere scissi rispetto ai manufatti illegittimamente edificati. Questa conclusione è censurata dal Pubblico Ministero nei motivi di ricorso con i quali rileva che il Tribunale, male interpretando il capo di incolpazione, non ha considerato la globale abusività degli interventi che concernono l’intero immobile. La censura (al limite della inammissibilità perchè il ricorso in Cassazione è proponibile, per il disposto dell’art. 325 c.p.p., comma 2, solo per violazione di legge) non è meritevole di accoglimento.

La revoca parziale di un sequestro preventivo inerente ad un immobile abusivo va disposta, per evitare che la misura risulti inutilmente vessatoria, quando sia possibile separare, senza vanificare le esigenze cautelari, la parte illegittimamente realizzata da quella costruita in conformità alle prescrizioni normative del settore o per la quale il vincolo non è più necessario (Cass. Sez. 3 sentenza 33539/2009). Per il sequestro preventivo non è stata accordata dallo ordinamento la tutela delle misure cautelari personali ed, in particolare, e non è stata introdotta una regola analoga a quella della proporzionalità; tuttavia, è sotteso al sistema il principio secondo il quale un vincolo, che grava su un diritto costituzionalmente protetto, deve essere meno gravoso possibile per il soggetto che ne è attinto. Di conseguenza, se solo una porzione del manufatto è abusivo, la residua deve essere restituita allo avente diritto nel caso sia autonoma rispetto alla prima e svincolabile senza incidere sulla globale efficienza del sequestro.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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