Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-10-2011, n. 22158 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- C.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con il quali denuncia vizio di motivazione e violazione di legge – contro il Decreto, emesso il 2.7.2009, con il quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta quale erede di C. N. – deceduto nel (OMISSIS) – in relazione al dedotto irragionevole protrarsi di un processo pensionistico promosso dal suo dante causa dinanzi alla Corte dei Conti il 19.12.1975 e definito con sentenza di rigetto del 3.3.2008.

Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto prescritto il suo diritto all’indennità, vantato iure hereditario.

Il Ministero dell’Economia resiste con controricorso.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato il ricorso nei confronti della P.D.C.M. perchè secondo la giurisprudenza costante di questa Corte "la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposte, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 9.500,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 19 anni ((OMISSIS), epoca del decesso del dante causa del ricorrente), in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui "deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano" (Sez. 2, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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