Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 15-06-2011, n. 23981 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione S.E. per l’annullamento della ordinanza 11 giugno 2010 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato il decreto del Questore della stessa città, emesso a sensi della L. 401 del 1989, art. 6, comma 2 che gli ha imposto la presentazione presso gli uffici di Polizia del luogo di residenza in concomitanza di determinate manifestazioni sportive.

Nei motivi di impugnazione, il ricorrente deduce:

– che non sussistono i requisiti per l’applicazione del provvedimento intimato dal Questore, con particolare riguardo alla pericolosità del soggetto desunta dalla circostanza, non vera, che fosse in possesso di materiale esplodente e pirotecnico;

– che è eccessiva la durata della misura e illegittima la sua estensione alle partite amichevoli.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Le Sezioni Unite (con sentenze n 4427372004, 4441/2005, 4442/2004) hanno fissato in materia i seguenti principi.

La previsione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 in relazione allo obbligo imposto allo interessato di presentarsi in un ufficio o comando di Polizia, ha introdotto nello ordinamento una misura di prevenzione sia pure atipica; essa mira ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dello ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive da parte di soggetti che, per precedenti comprovate condotte, siano da ritenersi socialmente pericolosi.

Dal riconoscimento che il decreto del Questore incide sulla libertà personale ed in base al principio di riserva assoluta di giurisdizione prevista in materia, la Corte Suprema ha tratto la conclusione che il ricordato decreto ha natura " servente" rispetto allo intervento incidente sulla posizione soggettiva della persona di competenza della autorità giudiziaria.

Tale contesto impone che la verifica del Giudice della convalida debba configurare un "pieno controllo di legalità" sulla esistenza dei presupposti legittimanti la adozione del provvedimento da parte della autorità amministrativa; il Giudice non deve effettuare una verifica meramente formale del provvedimento del Questore perchè, in tale caso, si permetterebbe alla autorità amministrativa di limitare la libertà personale al di fuori di un effettivo controllo giurisdizionale (ed in presenza di un circoscritto esercizio del diritto di difesa basato su un contraddittorio cartolare).

Anche la Consulta, con sentenza 512/2002, dopo una ricostruzione del quadro normativo e costituzionale di riferimento, ha precisato che la natura di atto suscettibile di incidere sulla libertà personale, impone, nel caso in esame, che il controllo giurisdizionale debba essere "svolto in modo pieno".

Di conseguenza, i presupposti che il Giudice della convalida deve verificare sono i seguenti: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; la attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6; la congruità della durata della misura.

Nel caso in esame, il Giudice, in modo congruo e corretto, ha svolto il ruolo di garanzia e di controllo che la legge gli demanda.

In particolare, ha avuto cura di indicare gli elementi probatori dai quali ha tratto la ragionevole conclusione che il S., insieme ad altri tifosi, si recasse ad una competizione calcistica con grande quantità di materiale esplodente (fumogeni, bombe di carta ed altro) per usarlo durate o dopo la partita.

Sul punto, il ricorrente propone una lettura delle emergenze agli atti diversa da quella correttamente effettuata nello impugnato provvedimento e propone censure in fatto che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

Dalle acquisite emergenze ,il Giudice ha tratto la consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto e l’inadeguatezza della mera inibizione a frequentare determinati luoghi per prevenire fenomeni violenti; le caratteristiche della personalità dell’intimato imponevano la necessità di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto di accesso.

Per quanto concerne il requisito della urgenza, il provvedimento del Questore deve essere motivato, nel rispetto del dettato dell’art. 13 Cost., solo nei casi in cui si presume che il decreto possa avere esecuzione prima dello intervento del Giudice (ex plurimis Cass. Sezione 3 sentenza 22256/2008). Sul punto, il ricorrente non ha allegato che vi fossero state competizioni sportive, con conseguente limitazione della sua libertà, nel breve tempo intercorrente tra la notifica del provvedimento questorile e la convalida.

La durata della misura è stata oggetto di specifica e puntuale motivazione; la sua estensione è stata giustificata dalla grave pericolosità del soggetto (definita dal Giudice "determinazione delinquenziale") ben messa in luce nel provvedimento in esame. In merito allo inserimento nel divieto delle partite amichevoli del Lecce, si osserva che le date di questi incontri (quando hanno una preventiva programmazione e pubblicità) sono facilmente conoscibili dallo interessato usando la normale diligenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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