Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3701 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 2680/2010 il Tar per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da O. s.p.a. – Agenzia per il lavoro avverso l’aggiudicazione della gara indetta dalla Fondazione IRCSS per "l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per 24 mesi del personale OSS", per un importo annuo presunto di euro 5.232.000,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

L’agenzia per il lavoro G. V. S. s.p.a. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

O. s.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 5292/2010 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione dell’esito della menzionata gara, a seguito della quale il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato era stato aggiudicato in favore dell’agenzia G. V. S., mentre seconda classificata era risultata l’impresa T. e terza la ricorrente di primo grado O. s.p.a..

Il giudice di primo grado ha disposto una verificazione al fine di accertare se il valore economico delle offerte presentate dalle prime due classificate, tenuto conto del ribasso d’asta e della peculiarità dell’oggetto dell’appalto, fosse adeguato e sufficiente, avuto particolare riguardo al costo del lavoro, nominando la Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro, in persona del suo Direttore.

Espletata verificazione, il Tar ha accolto il ricorso, condividendo il giudizio (espresso dal verificatore) di inadeguatezza e insufficienza dell’offerta economica delle prime due classificate, in ragione tanto dell’inattendibilità di alcune voci di costo quanto del contenuto complessivo delle due offerte.

L’appellante contesta tale statuizione, deducendo che la serietà dell’offerta sarebbe dimostrata dalla correttezza con cui lo stesso servizio è stato in precedenza svolto e che l’entità dell’utile non è rilevante ai fini del giudizio di congruità dell’offerta, potendo l’impresa trarre benefici anche in termine di prestigio.

Pur potendo dubitare sull’ammissibilità dell’appello, non essendo state mosse dirette censure avverso la valutazione di criticità dell’offerta, espressa dal verificatore e condivisa dal Tar, si osserva che le censure sono comunque prive di fondamento.

Sulla base di una dettagliata analisi il verificatore ha rilevato la sottostima del costo connesso alle assenze degli operatori somministrati e l’omessa considerazione dell’aggravio di costo determinato dall’erogazione delle indennità accessorie, nonché l’indicazione in sede di scomposizione delle voci di costo di "un margine d’utile che, pur nell’attuale congiuntura sfavorevole, appare, in assenza di valide argomentazioni, sostanzialmente inattendibile".

Nessuna adeguata contraria dimostrazione è stata fornita dall’appellante con riferimento ai citati costi (sottostimati o omessi), essendosi la ricorrente limitata a richiamare le giustificazioni fornite in sede di gara.

Il fatto di aver svolto regolarmente precedenti analoghi servizi è, inoltre, elemento valutabile ai fini dell’ammissione alla gara, ma non fornisce alcuna certezza sulla congruità di una offerta presentata in una differente gara, che va valutata unicamente in base agli elementi di quella offerta.

L’inattendibilità dell’offerta nel suo complesso emerge chiaramente dall’utile complessivo, corrispondente ad euro 2.040,38 a fronte di un valore complessivo dell’appalto di oltre nove milioni di euro.

Un tale utile è del tutto insignificante e non può essere in alcun modo giustificato dal beneficio derivante all’impresa dal prestigio di eseguire il contratto con la stazione appaltante.

Deve, quindi, essere confermata l’illegittimità del giudizio di congruità dell’offerta dell’originaria aggiudicataria espresso in sede d gara.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore di O. Spa, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 7.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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