Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3695 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 4757 del 14 settembre 2010, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna appellante, ha annullato i verbali delle operazioni di gara, l’aggiudicazione provvisoria disposta a favore della contro interessata, il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio cimiteriale di San Giovanni Lupatoto per anni tre ed il capitolato speciale d’appalto.

Il TAR, individuata la questione controversa nella congruità della richiesta contenuta nel bando di gara, in ordine all’iscrizione alle categorie menzionate nel bando relativamente al possesso di un codice specifico ATECORI per i servizi inerenti la gestione cimiteriale e di giardinaggio, aveva verificato che, nella classificazione ATECO del 2007, non esistono codici specifici per le attività oggetto di gara, posto che "sfalci e potature" rientra nell’attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.30.00) mentre l’attività di recupero e trasporto di salme e resti mortali viene classificata nell’ambito delle attività di servizi di pompe funebri e attività connesse (codice 96.03.00).

Pertanto, concludeva il TAR, l’aggiudicataria, pur priva della prescritta iscrizione, risulta svolgere l’attività richiesta, come pure risulterebbe dall’oggetto sociale, benché la prescrizione del bando che richiedeva la predetta iscrizione fosse assolutamente puntuale ed inderogabile; secondo il TAR, sarebbe la previsione di gara stessa a non consentire una corretta partecipazione, richiedendo il possesso di requisiti "impossibili", non esistendo la specifica categoria per cui si postula l’iscrizione.

Secondo l’appellante il TAR avrebbe omesso di considerare che il motivo accolto contro il bando sarebbe stato formulato soltanto in via gradata ed in via del tutto subordinata e non riguarderebbe,in specifico, la questione sollevata dal TAR, poiché il bando era stato esclusivamente impugnato in relazione all’illogicità delle clausole di attribuzione dei punteggi.

Inoltre, il TAR avrebbe ignorato gli ulteriori motivi di ricorso, formulati in via principale, riguardanti:

– il mancato possesso, in capo alla ditta controinteressata, di un requisito di partecipazione (iscrizione alla CCIAA per la Gestione di servizi cimiteriali e lavori di manutenzione, in cui sia ricompreso il servizio di esumazione, recupero e trasporto salme e resti mortali, e per la categoria lavori di giardinaggio, sfalci e potature, in cui sia compreso la manutenzione del verde e delle piante);

– la violazione dell’art. 82 del Codice appalti in quanto, in presenza del criterio del massimo ribasso, la gara veniva aggiudicata alla ditta controinteressata, che aveva offerto il prezzo più alto;

– l’illegittima composizione della Commissione di gara, tra i cui componenti figurava il Segretario comunale.

L’appellante, in primo grado chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno.

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependone l’inammissibilità.

All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Rileva il Collegio che l’Amministrazione comunale, con determinazione n. 793 del 23.7.2010, ha disposto una nuova procedura aperta per dare affidare il medesimo servizio, oggetto della gara per cui è controversia, per un anno, procedura cui ha partecipato la stessa appellante.

Inoltre, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 208 in data 28.7.2010 ha approvato una modifica al programma triennale delle opere pubbliche, inserendo la riqualificazione del cimitero in un più ampio ambito di riqualificazione di tutti i cimiteri, attraverso lo strumento del project financing e alla nuova gara ha partecipato la stessa appellante.

In specifico, la richiamata determina n. 793, pur citando la sentenza del TAR Veneto qui appellata, giustifica la decisione di avviare una nuova gara, sulla base della L.R. n. 18 del 4.3.2010, che all’art. 5 dispone l’incompatibilità dell’attività funebre con la gestione del servizio cimiteriale obitoriale.

All’evidenza, si tratta di un provvedimento amministrativo nuovo che si sovrappone, seppure parzialmente, con il precedente (determina dirigenziale n. 839 del 17.7.2009), rendendo quest’ultimo, e tutta la procedura di gara che da esso è scaturita, non più idonea a svolgere le funzioni che il provvedimento si proponeva.

In altre parole, la nuova determina n. 793 del 23.7.2010 svolge il ruolo di revoca implicita della precedente procedura di gara, revoca che, ove sussistessero profili di illegittimità, avrebbe dovuto esser impugnata dall’appellante.

E’ evidente che tale situazione determina una carenza di interesse all’appello, poiché, anche se l’appellante riuscisse ad ottenere la riforma della sentenza, il bene della vita cui aspira gli sarebbe comunque precluso dalla nuova determinazione del Comune, il quale, in tutta autonomia, e non per dare esecuzione della sentenza di primo grado, ha effettuato una nuova scelta programmatoria in ordine al servizio per cui è causa, avviando una nuova procedura di gara completamente diversa ed indipendente da quella originariamente oggetto del giudizio.

La domanda risarcitoria non è supportata da idonea prova in ordine all’an e al quantum del danno, danno che, ai sensi dell’art. 124 c.p.a. deve essere "subito e provato", richiedendosi, pertanto, un’allegazione ed un supporto probatorio specifico che, nel caso di specie, è mancante.

Ciò determina, di conseguenza, l’inammissibilità dell’appello.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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