Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 15-06-2011, n. 24059 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 1 dicembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere, per vari fatti di spaccio di cocaina, a D.S.G. e a D.R.C..

Osservava il Tribunale che sussistevano a carico delle indagate gravi indizi di colpevolezza desunti: da servizi di video-sorveglianza e di osservazione da parte della p.g., attestanti attività di spaccio di sostanze stupefacenti in via (OMISSIS), in prossimità delle abitazioni delle indagate, tra loro imparentate; dal sequestro volta per volta operato delle sostanze acquistate dai tossicodipendenti immediatamente dopo l’acquisto; e dalle informazioni circa la identità degli spacciatori e circa la loro continuativa attività di spaccio rese in occasione dell’intervento della p.g. dai vari acquirenti, che avevano anche riconosciuto in foto le indagate.

Sussistevano inoltre esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di reiterazione di analoghi fatti, tali da imporre la più grave misura carceraria, in considerazione della continuativa e sistematica attività di spaccio, con modalità "professionali", svolta dalle indagate, nonchè dello stato di latitanza e dei precedenti penali reiterati e specifici della D.S.; a fronte delle quali la misura domiciliare non sarebbe stata adeguata, trattandosi di attività reiterata di spaccio svolta in prossimità delle abitazioni.

2. Ricorrono per cassazione le indagate, con un unico atto, a mezzo del difensore avv. Massimo Mercurelli, che deduce, con un primo motivo, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, non sentiti con le cautele di cui all’art. 62 cod. proc. pen., pur essendo a loro carico profriabili, nel momento in cui furono sentiti, indizi di reato, non essendo ancora stato accertato il quantitativo e la qualità delle sostanze stupefacenti di cui erano stati trovati in possesso.

Con un secondo motivo denuncia la mancata valutazione della istanza difensiva di sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare con riferimento alla posizione della D.R., il cui figlio si era dichiarato disponibile ad accoglierla nella sua abitazione.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Non sussiste alcuna causa di invalidità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle sostanze stupefacenti.

Infatti, come affermato dalle Sezioni unite (sent. n. 21832 del 22/02/2007, Morea), l’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste.

3. Quanto alla mancata vantazione della istanza difensiva di sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare, relativamente alla posizione della D.R., essa attiene a un tema che fuoriesce dall’ambito di cognizione relativo al provvedimento impugnato.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille ciascuna.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuna in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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