Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Malinconico, e Antonicelli;
Svolgimento del processo

Con la decisione del 19 settembre 2007, n. 4887, posta in esecuzione, la Sezione accolse l’appello di T. L. s.p.a. ed, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso proposto dalla medesima società avverso il provvedimento del Comune di Ardea di annullamento dell’autorizzazione, formatasi per silenzio, all’apertura di un impianto di distribuzione di carburanti in località San Lorenzo.

La T. ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’annullamento del successivo diniego di cui alla nota del 7 gennaio 2008, n. 6.

La Sezione, con ordinanza n. 6879/09 del 5.11.09, ha disposto incombenti istruttori in ordine alla pendenza di un processo penale nei confronti dei sigg. Maurizio De Santis e Rodolfo Ratini presso il Tribunale ordinario di Velletri.

Successivamente, la ricorrente ha documentato il raggiungimento dell’intesa per il bonario componimento della controversia con il Comune di Ardea.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, fissata per la decisione del ricorso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

All’esito del deposito della documentazione circa il raggiungimento di un bonario componimento della controversia tra le parti e della richiesta formulata dalla ricorrente per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il Collegio non può che dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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