Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 15-06-2011, n. 24058

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Taranto, adito ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l’ ordinanza in data 4 ottobre 2010 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la quale era stata rigettata la richiesta proposta da S. R. di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione al reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (T.U. stup.), commesso in (OMISSIS), per il quale era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 26 maggio 2010.

Ad avviso del Tribunale non erano sopravvenute circostanze tali da far mutare il giudizio di sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tale non potendo essere considerato il mero tempo decorso dall’applicazione della misura, pari a circa undici mesi, nè le condizioni di salute, ritenute dallo stesso ricorrente non incompatibili con lo stato carcerario e comunque fronteggiabili con le cure mediche di cui lo S. beneficiava.

Considerati i precedenti penali specifici e la personalità intollerante delle regole stabilite dall’a.g., come mostrato dalla condanna per evasione, doveva dunque considerarsi tuttora misura necessaria quella carceraria.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, denunciando il vizio di motivazione e la violazione di legge sotto vari profili:

– i precedenti penali erano piuttosto datati, comunque per fatti non di particolare allarme sociale;

– il fatto per il quale era stato emesso il titolo cautelare era stato ricondotto dal giudice di primo grado alla ipotesi attenuata di cui al cit. T.U. stup., art. 73, comma 5;

– il fatto di evasione, commesso oltre cinque anni addietro, non costituiva impedimento all’accoglimento della subordinata richiesta di concessione degli arresti domiciliari;

– le condizioni di salute, anche se non strettamente incompatibili con il regime carcerario, avrebbero dovuto meritare una specifica considerazione ai fini, quanto meno, della sostituzione della misura con quella domiciliare;

– il tutto, inoltre, andava considerato anche alla luce dell’ormai lungo periodo di sottoposizione a carcerazione, pari a circa 11 mesi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera questioni già sottoposte al Tribunale in sede di appello cautelare e risolte dall’ordinanza impugnata con argomentazioni puntuali e coerenti.

2. Il Tribunale ha tenuto conto non solo dei precedenti penali, reiterati e specifici, ma anche del precedente fatto di evasione, giustamente considerato indice di una tendenza dell’imputato a sottrarsi ai provvedimenti cautelari meno afflittivi rispetto alla custodia carceraria.

Quanto allo stato di salute, esso è stato ineccepibilmente ritenuto compatibile con la condizione carceraria; nè questa valutazione appare contraddetta con il presente ricorso.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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