Cass. pen., sez. VI 19-06-2008 (18-06-2008), n. 25183 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione – Pubblicazione – Immediata lettura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria disponeva la consegna all’autorità giudiziaria tedesca del cittadino italiano S.G., nei cui confronti in data 19 dicembre 2007 era stato emesso dal Procuratore di Stato della Pretura di Colonia (Staatsanwalt Amtsgericht Koln) mandato di arresto europeo (MAE) sulla base di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere (Haftbefehl) emessa dalla predetta Pretura in data 4 dicembre 2007 per il reato di traffico di sostanze stupefacenti relativo a un quantitativo di 10 kg. di eroina che da Colonia lo S. avrebbe progettato, in concorso con due trafficanti turchi, di fare arrivare in Italia (fatto accertato in (OMISSIS)).
Lo S., a seguito di segnalazione S.I.S., era stato tratto in arresto in data 6 gennaio 2008 dai Carabinieri di Locri, e tale misura di urgenza veniva convalidata il successivo 8 gennaio dal Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria, che, ravvisato il pericolo di fuga, contestualmente emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere.
2. Rilevava la Corte di appello che sussistevano tutti i presupposti per la consegna, in particolare essendo stati esposti adeguatamente gli indizi di colpevolezza per un fatto relativo a un traffico di stupefacenti, punito anche dall’ordinamento penale italiano.
Non si apprezzavano poi serie ragioni per il rinvio della consegna in attesa della definizione del procedimento pendente in Italia (allo stato nella fase di udienza preliminare davanti al G.u.p. di Civitavecchia, cui la difesa si era riferita allegando documentazione sommaria, specie in considerazione della estrema gravità dei fatti per i quali procedeva l’a.g. tedesca.
3. Ricorre per Cassazione lo S., con atto sottoscritto dal difensore avv. Domenico Versaci, che, con un unico motivo, denuncia il mancato avviso ad esso difensore sia dell’udienza tenutasi il 17 gennaio 2008 sia di quella, in data 29 febbraio 2008, in cui era stata emessa la decisione impugnata.
DIRITTO
1. il ricorso è infondato.
2. Alla udienza del 17 gennaio 2008, fissata per la decisione sulla consegna, era presente, oltre allo S., il codifensore avv. Laura Sgambellone, e in tale occasione venne comunicato dalla Corte di appello che la documentazione relativa alla domanda di consegna era a disposizione delle parti, con implicito invito a controdedurre rispetto ad essa.
E in effetti, il giorno seguente 18 gennaio il medesimo avv. Sgambellone depositò memoria difensiva; e ulteriore memoria venne depositata dal medesimo difensore in data 15 febbraio 2008.
3. La difesa ha avuto dunque ogni possibilità di esprimere le sue ragioni, in fatto e in diritto, ostative alla consegna, e tale possibilità venne data non solo all’avv. Sgambellone, che concretamente la esercitò presentando le ricordate memorie, ma anche all’avv. Versaci, che, pur dopo la tardiva notificazione dell’avviso di udienza del 17 gennaio 2008, nella quale non venne presa alcuna decisione, fu messo in grado di rappresentare tempestivamente i suoi rilievi in ordine alla consegna richiesta dall’a.g. tedesca nonchè in ordine alla tardiva notifica dell’avviso.
4. La Corte di appello ha pronunciato la sentenza senza darne pubblica lettura in apposita udienza camerale, come prescritto dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 6; ma tale irregolarità non ha comportato alcuna nullità, una volta che le conclusioni delle parti erano state comunque raccolte, essendo poi stato dato regolare avviso di deposito a entrambi i difensori del deposito della decisione.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado, posto che la previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico dello Stato italiano (L. n. 69 del 2005, art. 37) non riguarda il regime delle impugnazioni, retto, per ciò che concerne il ricorso per Cassazione, dall’art. 616 c.p.p..
6. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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