Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3680 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, dipendente di ruolo degli Istituti Riuniti di Ricovero dal 1° giugno 1988 con la qualifica di Fattorino, corrispondente alla II qualifica funzionale, veniva inquadrato nell’organico del Comune di Rieti, dopo lo scioglimento di detti Istituti.

Già adibito a mansioni superiori nell’Ente di provenienza, l’interessato sarebbe stato addetto, con atti formali del Comune e con decorrenza 20 marzo 1989, in via continuativa ed esclusiva, allo svolgimento delle mansioni di Rilevatore Statistico, corrispondenti alla declaratoria della IV categoria del contratto di comparto, per sopperire a vacanze esistenti nella pianta organica dell’Ente, nella quale un posto di IV q.f., corrispondente al profilo professionale di Esecutore Dattilografico, era stato appunto trasformato in quella di Rilevatore Statistico.

Per quanto sopra il Sig. C. ha proposto ricorso al TAR del Lazio per il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella quarta qualifica funzionale con percezione delle relative differenze stipendiali, in conseguenza delle superiori mansioni svolte ininterrottamente a far tempo dal 20 marzo 1989 al 28 febbraio 1997, data di collocamento in quiescenza.

Con sentenza n. 3308/2006, l’adito tribunale ha respinto il gravame.

Avverso detta pronuncia il Sig. C. ha interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

All’udienza del giorno otto marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1 L’appello è infondato.

1.1 Come è noto, la questione della retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, ma ormai può ritenersi consolidato l’indirizzo di questo Consiglio nel senso che per la retribuibilità occorrono non solo un’espressa previsione normativa,ma anche altri tre presupposti e cioè un preventivo provvedimento di incarico, la disponibilità del relativo posto in organico, e che l’incarico concerna mansioni della qualifica immediatamente superiore.

Solo con l’art. 56 D.L.vo n. 29/93, nel testo sostituito dall’art. 25 D.L.vo n. 80/98, è stata regolamentata ex novo la materia, attribuendosi al lavoratore del settore pubblico le differenze retributive dovute per svolgimento delle mansioni superiori anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni prescritte, con la contestuale attribuzione di responsabilità al Dirigente che ha disposto l’incarico in caso di dolo o colpa grave.

Ma l’applicazione di tale disposizione è stata rinviata, finché non è intervenuto l’art. 15 del D.L.vo 29.10.1998 n. 387 (V. la decisione di questo Consiglio, A..P. n. 11 del 23.2.2000) e poi l’art. 52 del D.L.vo 30.3.2001 n. 165.

Detta nuova disciplina è però inapplicabile alle situazioni esauritesi prima del 1998 (V. la decisione di questa Sezione n. 6381 del 24.12.2001, n. 5438 del 23.06.2006 ed A. P.n. 3 del 23.03.2006).

È stato invero ritenuto che, avuto riguardo alla portata innovativa della predetta disposizione, la disciplina con essa introdotta non esplica efficacia retroattiva e non può, perciò, trovare applicazione a fattispecie lavorative venute in essere anteriormente (cfr. Cons. Stato Sez. V 29 agosto 2005, n. 4398).

1.2 Nel caso in esame il periodo da considerare, che va dal 20 marzo 1989 al 28 febbraio 1997, è anteriore all’entrata in vigore del richiamato art. 15 del D. Lgs n. 387/98.

Per quanto sopra, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso non suscettibile di accoglimento, alla stregua del consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa sopra richiamato.

Né può essere utilmente invocata la decisione della Cass. Civile Sez. Lav. 8.01.2004 n. 91, per sostanziare la pretesa dedotta in causa.

La stessa, infatti, è stata richiamata dalla stessa sentenza impugnata come precedente contrario la quale, però, ha correttamente rilevato come la giurisprudenza amministrativa (anche successiva) sia ormai, consolidata nel ritenere che l’art. 15 del D. Lgs. n. 387/98 non possa trovare applicazione a fattispecie lavorative venute in essere anteriormente alla sua entrata in vigore.

E tale principio, giova ribadirlo, è stato da ultimo ancora una volta confermato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio con la citata decisione n. 3 del 24 marzo 2006, da cui non v’è motivo di discostarsi.

2 Per le ragioni esposte l’appello è infondato e come tale da respingere.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese Compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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