Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3675 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) la stazione appaltante non ha violato il giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. Piemonte, n. 41 del 2008 e sulla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n.2734 del 2009 (che ha confermato la sentenza del medesimo T.a.r. n. 2770 del 2008); in particolare, il giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. n. 2770 del 2008, non presenta caratteri meramente formali e comunque, in casi particolari come quello in esame, un giudicato processuale può contenere statuizioni di ordine sostanziale (cfr. sul principio generale e sulla sua applicazione in un caso analogo, Cons. St., sez. V, n. 4111 del 2009);

b) gli effetti conformativi discendenti dai su menzionati giudicati imponevano all’amministrazione di sottoporre a scrutinio di anomalia, ad esito libero, l’offerta C. (nella sua globalità e con accertamento della remuneratività complessiva del prezzo offerto), senza alcun vincolo in ordine al monte ore ed al costo del lavoro orario minimo inderogabile (relativamente al solo servizio di pulizia); tali elementi, infatti, erano stati valorizzati dalla sentenza del T.a.r. n. 41 del 2008 al solo fine di sollecitare la stazione appaltante a sottoporre l’offerta C., nella sua globalità, allo scrutinio di anomalia;

c) è inconfigurabile, nel caso di specie, la lamentata carenza di istruttoria e di motivazione del giudizio di non anomalia come si evince per tabulas dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla verificazione del 24 aprile 2010 che ha ribadito la remuneratività complessiva dell’offerta C.;

d) in ogni caso, sulla base di consolidati principi giurisprudenziali da cui la sezione non intende deflettere (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, n. 741 del 2010, cui si rinvia a mente dell’art. 74, c.p.a.):

I) il giudizio di non anomalia ha natura globale e sintetica ed è sufficientemente motivato per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente;

II) la valutazione è insindacabile da parte del giudice amministrativo, salvo il limite dell’abnormità (che non risulta violato nella specie);

e) è del tutto indimostrata e comunque irrilevante la negligenza della C. asseritamente posta in essere nella assunzione di alcuni lavoratori e nell’affidamenti di taluni sub appalti;

f) è inammissibile l’autonoma censura proposta con l’atto di motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva (in parte qua impugnata per vizi propri), in quanto essa è rivolta a tutelare, in astratto, gli interessi di un soggetto terzo – il Consorzio di valorizzazione culturale la Venaria Reale – incaricato di quantificare l’importo da corrispondere all’aggiudicatario, di impegnare la relativa spesa nonché di redigere e stipulare il relativo contratto;

Considerato, pertanto:

a) che l’appello della C. è fondato e deve essere accolto con la conseguente riforma integrale dell’impugnata sentenza;

b) che nella complessità e peculiarità della vicenda in esame il collegio ravvisa le eccezionali condizioni per compensare integralmente le spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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