Cass. pen., sez. I 18-06-2008 (11-06-2008), n. 24738 Carattere funzionale e inderogabile.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 13.11.2007 il Gip di Firenze applicava a P.V., condannato con sentenza 23.02.1999 della Corte d’appello di Firenze, l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 "fino al concorso di Euro 10.000,00 – e dichiara parzialmente estinta la pena".
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l’anzidetto giudice di primi grado che denunciava violazione di legge sia per la ricorrenza, nella sentenza in questione, dell’aggravante ostativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, sia per incompetenza funzionale, spettando questa alla Corte d’appello di Firenze, che aveva riformato la sentenza di primo grado, e che – peraltro – si era già pronunciata sull’indulto chiesto dal P., negandolo con ordinanza 26.09.2006.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi annullare senza rinvio l’impugnato provvedimento.
4. Il ricorso è fondato. L’impugnata ordinanza deve invero essere annullata per violazione dell’inderogabile competenza funzionale.
Prioritario è infatti l’esame della denuncia di violazione della competenza funzionale, trattandosi di questione pregiudiziale. Sul punto occorre rilevare come la sentenza, sulla quale il Gip di Firenze ha inteso applicare il condono, è stata riformata in modo sostanziale dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 23.02.1999 (assoluzione parziale e riduzione di pena). Ciò comporta, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 2, la competenza in fase esecutiva del giudice di secondo grado, nella fattispecie la Corte d’appello di Firenze. Trattasi di competenza funzionale, come tale inderogabile. Tanto ritenuto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata su tale prioritario profilo. Gli atti vanno quindi trasmessi all’anzidetta Corte d’appello per quanto di competenza. Il secondo motivo di ricorso, che sembra fondato per la presenza dell’aggravante ostativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, resta assorbito nel precedente annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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