Cass. pen., sez. I 18-06-2008 (04-06-2008), n. 24733 Espulsione dello straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione – Opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza – Disciplina applicabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 20.11.2007 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto "de plano" la opposizione presentata, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, commi 6 e 7, da M.R. contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di Sorveglianza in relazione al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Milano in data 12.12.2006.
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la astratta possibilità di concessione di misure alternative alla detenzione non fosse ostativa alla espulsione e che nel contempo lo stato di detenzione dello straniero espulso non potesse essere ritenuto causa di forza maggiore tale da impedire il rinnovo del permesso di soggiorno.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di M.R. lamentando: nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 127 c.p.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 e conseguente violazione dei principi del diritto alla difesa ed al contraddittorio; erroneamente era stato escluso che lo stato di detenzione potesse integrare una causa di forza maggiore impeditiva del rinnovo di permesso di soggiorno e non era stato considerato che il condannato, sia pure ad altro titolo, aveva riportato una condanna a pena patteggiata, in continuazione con il titolo in esecuzione, che escludeva la sanzione sostitutiva della espulsione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
E’ assorbente l’esame della questione preliminare di nullità del procedimento di opposizione sollevata dal ricorrente sotto il profilo che il giudizio si è svolto "de plano", non consentendo la partecipazione allo stesso della difesa del reclamante e quindi l’esercizio delle attribuzioni istituzionali spettanti alla difesa, volte in particolare al controllo di legalità della decisione.
Il Tribunale di Sorveglianza ha deciso la opposizione "de plano" ritenendo evidentemente che il diritto di difesa fosse garantito anche attraverso il contraddittorio scritto, non discendendo dall’art. 111 Cost. l’obbligo per il legislatore di disciplinare tutti i procedimenti nelle forme del contraddittorio orale.
Ciò in linea di principio può essere condiviso, però il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 6, che ha attribuito al Tribunale di Sorveglianza la cognizione in materia di opposizione avverso il decreto di espulsione, non ha previsto il procedimento "de plano", in deroga alle norme generali, limitandosi a stabilire che la decisione del Tribunale deve intervenire nel termine di venti giorni, per cui deve ritenersi che abbia fatto riferimento, quanto al procedimento da osservare, a quello ordinario davanti al Tribunale di Sorveglianza, il quale, secondo la disciplina generale dell’art. 678 c.p.p., è quello di cui all’art. 666 c.p.p. che prevede la camera di consiglio partecipata. In tal senso è stata anche l’interpretazione della Corte Costituzionale, la quale con la ordinanza n. 226 del 2004, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 e segg., come modificato con L. n. 189 del 2002, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 Cost., art. 25 Cost., comma 2, artt. 27, 97 Cost., art. 101 Cost., comma 2, art. 102 Cost., comma 1 e art. 111 Cost., commi 1 e 2, rilevando peraltro che la garanzia della opposizione al Tribunale di Sorveglianza, con effetto sospensivo, svolgeva la funzione di assicurare, sia pure in un momento successivo alla pronuncia del decreto di espulsione, il contraddittorio fra le parti e l’esercizio del diritto di difesa, alla stregua di quanto dispone per il procedimento di esecuzione l’art. 666 c.p.p., a cui fa espresso richiamo l’art. 678 c.p.p. nel disciplinare il procedimento di appello davanti al Tribunale di Sorveglianza. E pure questa Corte ha aderito a tale interpretazione ritenendo che, in tutti procedimenti di esecuzione e di sorveglianza che devono rispettare la procedura di cui all’art. 666 c.p.p., dopo il primo grado del procedimento da svolgersi "de plano", il secondo grado debba invece svolgersi con le forme del contraddittorio camerale orale.
Si deve pertanto ritenere che il giudizio davanti al Tribunale di Sorveglianza dovesse svolgersi, nella specie, nel contraddittorio orale fra le parti, previa fissazione dell’udienza camerale. Si tratta di nullità assoluta perchè attinente alla partecipazione del difensore (art. 178 c.p.p., lett. c) che non è stato posto in condizione di esercitare la difesa nelle forme previste dalle legge, presenziando all’udienza nel contraddittorio fra le parti, la quale determina quindi la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia il quale procederà a nuovo esame previa fissazione dell’udienza camerale partecipata.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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