Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 15-06-2011, n. 23963

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14.1.2010 la Corte di Appello di Catania – in riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo nei confronti di M.E.M., appellata dal PG., dichiarava il M. colpevole del reato di cui all’art. 582 c.p., comma 2 e art. 585 c.p. (lesioni in danno di S.L.) e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore.

1- Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

2- A riguardo la difesa rilevava che la sentenza risultava in contrasto con gli elementi emersi dal giudizio, e precisamente con la documentazione prodotta dalla difesa, relativa ai provvedimenti che il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva emesso.

Inoltre evidenziava che la Corte aveva fondato il giudizio di responsabilità unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, e che il PG nell’impugnazione aveva da un lato ribadito il fondamento del giudizio di responsabilità formulato nella sentenza di primo grado, e d’altra parte aveva chiesto una reformatio in pejus della sentenza in base ad un certificato medico, non contestuale ai fatti, dal quale emergeva che la S. aveva subito una contusione al gluteo sinistro.

Tale certificazione non si riteneva adeguata a dimostrare le lesioni infette e si rilevava che peraltro non si era ritenuta attendibile la parte lesa.

3- Il ricorrente deduceva altresì la carenza della motivazione, che non si riteneva adeguata a contrastare le argomentazioni svolte in primo grado con la sentenza di assoluzione.

4- D’altra parte evidenziava che la diagnosi di "contusione al gluteo sinistroidi cui al certificato datato 31-05-2002 alle ore 16,30, ossia dopo molte ore dai fatti) consentiva di escludere l’esistenza di lesioni(ecchimosi o ematoma) dei vasi capillari.

5- Peraltro la predetta contusione si riteneva incompatibile con le risultanze processuali e inidonea a fondare il giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato, trattandosi di una contusione che si era verificata accidentalmente, evidenziando che i giudici avevano notato l’animosità della S. nei confronti del coniuge.(che era stato riconosciuto meritevole di avere l’affidamento dei figli minori, mentre la donna aveva subito una decadenza dalla potestà genitoriale).

6- Infine il ricorrente rilevava che la versione della persona offesa risultava smentita anche dai testi che la stessa aveva indicato, e che la donna aveva calunniato il coniuge, descrivendolo come persona violentarne aveva realizzato maltrattamenti in famiglia.

7- Da ultimo la difesa censurava la sentenza per mancata motivazione sulla determinazione della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (in violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.).

In base a tali rilievi il difensore concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte rileva preliminarmente che il reato per cui si procede risulta estinto per prescrizione – essendo il relativo termine con scadenza alla data del 30.11.2009, prorogato per i periodi di sospensione pari a complessivi giorni 238, e in tal senso decorso alla data del 26.7.2010, e pertanto successivamente alla definizione del giudizio di appello, avuto riguardo al termine previsto dall’art. 157 c.p. nella vigente formulazione, applicabile essendo la sentenza di primo grado datata 2-4-2008.

Tanto premesso deve evidenziarsi che i motivi di impugnazione proposti dal difensore dell’imputato, non si rivelano inammissibili per manifesta infondatezza, stante il riferimento a risultanze documentali quali il certificato medico relativo alle lesioni patite dalla persona offesa, in riferimento a deposizioni che devono essere rapportate, ad avviso della difesa, alla condizione di contrasto esistente tra l’imputato e la moglie che aveva reso dichiarazioni contrastanti, che secondo la difesa sono state oggetto di una valutazione erronea quanto alla attendibilità della parte.

Ebbene, proprio in riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa, la sentenza si rivela carente, incorrendo nella violazione dei canoni stabiliti dalla giurisprudenza, che richiede maggiore attenzione nel giudizio di attendibilità della persona offesa, essendo le dichiarazioni provenienti da soggetto portatore di particolare interesse accusatorio.(v. in tal senso Cass. Sez. 1, 14 giugno 2000, Di Tella – RV216180-).

In base a tali rilievi si deve pertanto pronunziare l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione, stante l’assenza dei presupposti che consentono di applicare le formule di proscioglimento enunciate dall’art. 129 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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