T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 3255 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30/6 e 1/7/2010, O.P. e T.B. riferivano che:

– il Comune di Frattaminore con delibera consiliare n. 10 del 28/4/2010 aveva provveduto alla elezione ed alla nomina del collegio dei revisori per il triennio 20102013 nelle persone di D.P.U., con voti 13, come Presidente avendo riportato il maggior numero di preferenze, D.G., con voti 11 e P.O., con voti 7, risultando B.T. primo dei non eletti, con voti 3;

– sennonché emergeva che D.G. non risultava iscritto all’albo dei dottori commercialisti, bensì al solo registro dei revisori contabili, per cui pur essendo in possesso del titolo per la nomina a presidente dell’organo, era ineleggibile come componente;

– il Comune pertanto annullava in sede di autotutela l’esito della prima votazione e procedeva ad una nuova elezione del Consiglio dei revisori, con delibera n. 14 del 14/5/2010, nominando V.M. come Presidente, D.P.U. e M.G. come componenti.

A seguito di ciò i ricorrenti proponevano l’impugnativa in epigrafe.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avverse.

Con ordinanza n. 1647 del 28/7/2010 la domanda incidentale di sospensione avanzata dai ricorrenti veniva respinta.

Con ordinanza n. 1424 del 10/3/2011, rilevato il mancato deposito in atti della prova della notifica effettuata a M.G., veniva disposta l’integrazione del contraddittorio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza, mediante la rinotifica del ricorso in esame, se necessaria, ed il deposito della prova della relativa notifica.

In data 25/5/2011 i ricorrenti depositavano copia dell’avviso di ricevimento della originaria notifica a M.G..
Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Comune resistente eccepisce l’improcedibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 49 CPA, in quanto sarebbe mancata la tempestiva esecuzione dell’integrazione del contraddittorio, secondo quanto disposto dal Tribunale amministrativo.

Al riguardo giova premettere che, in base all’art. 27 CPA, "il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato….".

Pertanto il ricorrente non ha avuto necessità di integrare il contraddittorio con una nuova notifica del ricorso, posto che l’originaria notifica era stata ritualmente effettuata, mancando unicamente il deposito agli atti del giudizio della relativa prova.

Orbene, per il deposito della documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario, l’art. 45, co. 3 CPA, non stabilisce un termine di decadenza, precisando piuttosto che "in assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate".

Ne consegue che la cartolina di ricevimento della notifica ad una parte necessaria del processo può essere sempre prodotta, anche in udienza, fino all’introito della causa per la decisione, essendo da escludere anche l’applicazione dei termini previsti dall’art. 73 CPA, che si riferisce piuttosto ai documenti della controversia.

In tale quadro di fatto e di diritto, mancano i presupposti per applicare l’art. 49 CPA, relativo alla notifica ed al deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, e quindi per la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, CPA.

2. Nel merito i ricorrenti deducono che:

– il difetto del titolo alla nomina di revisore di D.G. avrebbe dovuto dar luogo alla surroga del medesimo con B.T., ai sensi dell’art. 82 del regolamento comunale di contabilità, e non al travolgimento di tutte le nomine, ivi compresa quella di P.O., con una nuova votazione e l’elezione di altri soggetti;

– non sussisterebbero i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela; mancherebbe la valutazione e la motivazione di un prevalente interesse pubblico specifico alla revoca delle nomina già adottate ed esecutive;

– il richiamo alle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Puglia, sez. I Lecce, n. 901 del 2008 non sarebbe pertinente, poiché quel caso riguardava un candidato ab origine non eleggibile né come Presidente né come componente.

2.1. Al riguardo giova premettere che, in base all’art. 234 del d. lgs. n. 267 del 2000, i consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri uno dei quali da scegliere tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, con funzioni di presidente, e gli altri due componenti tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed all’albo dei ragionieri, ovvero ora all’albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (cfr. art. 78 del d. lgs. n. 139 del 2005).

Sennonché, dopo una prima elezione, con assegnazione della carica di Presidente al più votato, è emerso che uno dei nominativi eletti come componente, pur avendo il titolo per la nomina a Presidente, non era dottore commercialista, per cui non era eleggibile come membro del collegio.

A seguito di ciò il collegio ha annullato le precedenti operazioni ed ha rinnovato le votazioni, ravvisando la sussistenza di un vizio nel procedimento di formazione della volontà dell’assemblea derivante da una imperfezione nella compilazione delle schede dei candidati alla selezione, all’uopo richiamando un precedente giurisprudenziale.

Infatti, nella sentenza richiamata, si prospetta che l’errata attribuzione della qualifica di dottore commercialista ad un candidato comporterebbe un vizio dell’intero processo votivo dell’assemblea consiliare, per cui la votazione sarebbe suscettibile di annullamento in sede di autotutela per rimuovere un vizio genetico della volontà espressa, riparando al falso affidamento generato e dando all’organo consiliare la possibilità di esprimere nuovamente la propria volontà emendata da una falsa rappresentazione della realtà che aveva inficiato l’originaria votazione.

Orbene è da osservare che il vizio negli atti istruttori, quand’anche esistente, riguarda comunque la nomina di un solo componente del collegio dei revisori. Pertanto, in linea di principio, il vizio non si estende alle altre nomine che sono valide e che restano valide nonostante l’invalidità della elezione di un singolo candidato. L’elezione del collegio dei revisori infatti è un atto plurimo con effetti scindibili, senza perdere tale caratteristica per il fatto che l’elezione è prevista con il sistema del voto limitato.

Infatti, a parte l’impossibilità di ricostruire dall’esterno il processo psicologico formativo della volontà di coloro che sono chiamati a votare, il vizio di un procedimento di tipo elettorale che abbia influito sull’espressione di alcune preferenze non travolge l’esito dell’intera votazione, ma impone la conservazione degli atti del procedimento non direttamente colpiti dall’invalidità dell’elezione del singolo candidato.

Del resto l’art. 235 del d. lgs. n. 267 del 2000, regolante le cause di cessazione dei revisori, nel contemplare il venir meno del singolo componente dell’organo di revisione durante l’incarico, prevede la sua sostituzione, senza coinvolgere l’intero organo e gli altri componenti. L’art. 82 del regolamento comunale di contabilità dispone poi espressamente che, ove si renda comunque necessario provvedere alla sostituzione di un revisore per incompatibilità, decadenza, dimissioni o per qualsiasi altra causa, si procede mediante la surroga.

E’ pertanto illegittima, sotto i profili sopra esposti, la determinazione di annullare anche la nomina del ricorrente P. e di reiterare le votazione per la sostituzione dell’intero organo di revisione, anziché procedere alla surroga di D.G., con il ricorrente Barbato.

3. In conclusione il ricorso in esame va pertanto accolto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione delle spese di causa, attese le peculiarità della controversia, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune soccombente, come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato da parte del Comune di Frattaminore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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