Cass. pen., sez. I 18-06-2008 (04-06-2008), n. 24688 Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Prescrizione – Rilevabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 4 giugno 2007 il Tribunale di Pistoia ha dichiarato R.M. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. per non avere ottemperato all’ordine legalmente impartito per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico di presentarsi all’ufficio stranieri della Questura di Pistoia in data 18.9.2002 e lo ha condannato alla pena di Euro 100,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato lamentando soltanto la prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La impugnazione è inammissibile perchè proposta unicamente per fare valere la prescrizione senza indicazione della data in cui ciò sarebbe avvenuto e del regime applicabile posto che la sentenza è stata pronunciata dopo la entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.
Essa infatti, in quanto privo; di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza impugnata e quindi meramente apparente, si appalesa inidonea ad instaurare il rapporto di impugnazione e viola comunque anche il criterio della specificità dei motivi enunciato dall’art. 581 c.p.p., lett. c), esulando dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p. (v. Cass. sez. un. 27.6.2001, Cavalera).
In tale situazione non può dichiararsi la estinzione del reato per prescrizione neppure se fosse maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, non essendo stata dedotta nè rilevata nel giudizio di merito (v. Cass. sez. un. 22 marzo 2005, Bracale).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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