Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 15-06-2011, n. 23962

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nio E., che richiama i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6-7-2009 il Giudice di Pace di Gangi dichiarava – ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, l’estinzione del reato di cui all’art. 582 c.p., art. 61 c.p., n. 9 ascritto a D. B.N., per avvenuta riparazione del danno, cagionato al minore V.S., – (fatto avvenuto in data (OMISSIS), con l’aggravante di avere agito con abuso di poteri inerenti ad una pubblica funzione).

In particolare il Giudice dava atto che la difesa del D.B., a seguito dell’offerta riparatrice (effettuata per l’importo di Euro 1.300, 00-) aveva chiesto di respingere la richiesta di dichiarare estinto il reato, rilevando che la disposizione di cui all’art. 35 D.L. citato era da ritenere applicabile a prescindere dalla conforme volontà della parte lesa, e nella fase preliminare all’istruttoria dibattimentale, onde poteva farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato.

Rilevava altresì che non assumevano rilevanza nel caso di specie le deduzioni della parte civile sulla configurabilità di ulteriori reati a carico del D.B., essendo la contestazione oggetto del procedimento circoscritta alle lesioni personali.

Avverso tale sentenza proponeva APPELLO il procuratore di parte civile.

-1- Con il primo motivo rilevava l’erronea applicazione del D.L. n. 274 del 2000, art. 35, nonchè, la mancata valutazione della eccezione di incompetenza per materia, dedotta nell’atto di costituzione di parte civile.

2 – Inoltre deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, per mancata valutazione delle questioni sottoposte dalla parte civile, e la omessa audizione della persona offesa, che sarebbe stata necessaria come previsto dall’art. 35 D.L. citato.

A riguardo evidenziava che il V. era stato presente alle udienze e che non era stato sentito personalmente sebbene il Giudice si fosse riservato l’audizione della persona offesa.

– Deduceva altresì la mancata valutazione della "congruità dell’offerta" riparatrice, anche in riferimento al "danno non patrimoniale", evidenziando che la disposizione di cui al D.L. n. 274 del 2000, art. 35 prevede due distinte condotte: ossia quella di riparazione del danno e quella di eliminazione delle conseguenze del reato, che prevedono la volontarietà della condotta stessa e l’integralità della riparazione. Il Giudice aveva dunque omesso di valutare le due condotte previste dall’art. 35 citato: ossia la riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

– Diversamente, ad avviso del ricorrente, la condotta dell’imputato non aveva posto rimedio allo stato d’ansia ed al timore che il soggetto passivo del reato provava ogni volta che si trovava in presenza di persona in divisa, mentre, ad avviso del ricorrente, tale timore sarebbe stato escluso qualora l’imputato avesse dialogato con il V., porgendogli delle scuse.

In conclusione il ricorrente rilevava che mancavano nella specie i presupposti per dichiarare l’estinzione del reato, evidenziando che ai fini della decisione il Giudice avrebbe dovuto accertare, oltre l’avvenuto risarcimento, la condotta dell’autore del reato a favore del bene giuridico leso.

3 – Infine rilevava che il D.B. non aveva tenuto alcun comportamento leale – non provvedendo alla riparazione o al risarcimento dal 23-9-2007 – data del commesso reato – al (OMISSIS) – data in cui era stata fatta l’offerta reale, ossia dopo un anno e quattro mesi, e che egli non aveva dimostrato alcuna volontà di riparare il danno, limitando l’offerta alla somma di Euro 1.300,00=.

Peraltro lamentava la tardività della trasmissione di relazione da parte dei CC. competenti.

-4- In ordine all’entità dei danni subiti dal minore, rilevava inoltre che l’esito della perizia svolta per disposizione del PM era diverso da quello della consulenza di parte.

Pertanto si riteneva che in modo del tutto apodittico il Giudice di pace avesse valutato come adeguata la somma offerta dall’imputato.

(v. fl. 8-9 del ricorso).

In conclusione deduceva altresì il verificarsi del "danno biologico" – per il quale il Giudice non aveva motivato adeguatamente, senza menzionare una consulenza tecnica di parte, (senza tener conto dei punti di invalidità e dell’età del danneggiato) e senza valutare il "danno morale". In tal senso il ricorrente riteneva che il Giudice avesse trascurato di esaminare le richieste di parte civile, con le quali – in base a consulenza tecnica di uno specialista in medicina legale, si era avanzata una richiesta pari al quintuplo dell’importo dell’offerta risarcitoria fatta dall’imputato (v. fl. 9-10 del ricorso) onde si riteneva meramente apodittica la valutazione del danno, censurando altresì la mancata valutazione delle spese sostenute come da fl. 11 del ricorso.

-5- A riguardo il ricorrente censurava la motivazione resa a fl. 6 della sentenza, ove il Giudice di pace aveva rilevato che l’importo della somma di Euro 1.300 non poteva riguardare le spese legali che la parte – ove avesse accettato la somma offertagli prima dell’inizio del processo – avrebbe potuto evitare.

In riferimento a tale questione la difesa di parte civile evidenziava di avere assistito i genitori del minore sin dalla presentazione dell’atto di querela, e che prima della offerta risarcitoria il minore era stato sottoposto a consulenza tecnica menzionando le spese sostenute dalla parte.

Per tali motivi chiedeva al Tribunale, come giudice di appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.

Tale impugnazione veniva convertita in ricorso per cassazione dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 23-2-2010.
Motivi della decisione

La Corte rileva che l’impugnazione resta validamente convertita in ricorso per cassazione, essendo i motivi indirizzati alla pretesa erroneità della applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

In riferimento alle censure del ricorrente, si osserva che le doglianze relative alla violazione o erronea applicazione della disposizione citata si rivelano prive di fondamento.

Invero, la disposizione di cui si tratta va interpretata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – Cass. Sez. 5, sentenza n. 31070 del 24.7.2008, – RV 241166 – nonchè – Sez. 4 – sent. n. 36516 del 23.9.2008 – RV 241957 – per le quali: "In tema di procedimento davanti al Giudice di Pace, nella valutazione di idoneità dell’attività riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, il giudice non è vincolato al consenso della parte offesa, disponendo il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1 l’audizione e non l’adesione di quest’ultima. Ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputatoci Giudice esprima una motivata valutazione di congruità della medesima somma. Orbene, nella specie trattasi di sentenza nella quale risultano osservate le disposizioni di cui si tratta, onde i motivi di ricorso, sul tema della violazione o erronea applicazione dell’art. 35 citato sono destituiti di fondamento.

Resta poi manifestamente infondato e inammissibile il rilievo che censura la valutazione di congruità dell’offerta riparatrice, che resta riconducibile all’apprezzamento del Giudice, essendo distinta dal concetto di risarcimento, come tale comprensivo di distinte voci di danno, restando la disposizione dell’art. 35 DLgs. caratterizzata da una "finalità deflattiva, preordinata ad evitare la prosecuzione di un giudizio, divenuto inutile quando l’ordine sociale violato dal reato sia stato già ripristinato"come questa Corte ha avuto modo di rilevare (v. Cass. 14-9-2007/237717).

In tal senso devono ritenersi pertanto inammissibili i rilievi inerenti alla pretesa discrasia tra l’esito di perizia svolta per iniziativa del PM e l’esito della consulenza di parte, essendo tali rilievi indirizzati alla diversa valutazione, in fatto, della congruità della somma offerta dall’imputato.

Vanno invece considerate dotate di fondamento le doglianze difensive attinenti alla mancata definizione delle spese da liquidare in favore della parte civile.

Deve ritenersi infatti applicabile nel caso di specie la disposizione dell’art. 541 c.p.p. che è basata sul principio di soccombenza.

Nel caso di specie, la Corte deve rilevare che nulla ha disposto il Giudice nella sentenza impugnata, onde deve essere pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza, e le spese possono essere liquidate, in assenza di nota specifica della parte, ritenendosi congrua la somma di Euro 700, in via forfettaria.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa liquidazione delle spese sostenute dalla Parte civile che liquida in Euro700, 00 oltre accessori come per legge. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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