Cass. pen., sez. I 16-06-2008 (03-06-2008), n. 24438 Competenza – Criteri d’individuazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere la richiesta avanzata da T. R. di applicazione dell’indulto, in quanto, nonostante la Corte di Cassazione lo avesse già individuato come giudice competente in relazione ad un conflitto sollevato col Tribunale di Termini Imerese, nel frattempo era passata in giudicato altra decisione, sempre del Tribunale di Termini Imerese, per cui inviava gli atti per competenza ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4.
Il Tribunale di Termini Imerese, sollevava nuovamente conflitto osservando che la competenza del giudice dell’esecuzione si cristallizza in capo al giudice funzionalmente competente al momento in cui viene avanzata l’istanza, per cui diveniva irrilevante che nel frattempo fosse passata in giudicato altra sentenza di condanna e doveva prestarsi ossequio alla decisione intervenuta sul punto della Corte di Cassazione.
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto in rito, perchè dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l’intervento di questa Suprema Corte.
La Corte individua la competenza del Tribunale di Pistoia, confermando la precedente decisione che aveva individuato in detto tribunale la competenza funzionale a decidere sulla istanza di indulto, competenza che non può essere modificata, dopo l’intervento della Suprema Corte, solo perchè nel frattempo è divenuta esecutiva altra sentenza di condanna (Sez. 1, 16 aprile 2002 n. 18802, rv.
222029; Sez. 1, 11 dicembre 2007 n. 1511, rv. 238844), e ciò in quanto la competenza si radica al momento in cui è presentata l’istanza e non subisce ulteriori modifiche in applicazione del principio della "perpetuatio Jurisdictionis" (Sez. 1, 21 ottobre 2004 n. 49256, rv. 230301).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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