Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 16-06-2011, n. 24174

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. veniva condannato dalla Corte d’Appello di Milano, in data 7 luglio 2006, per i reati di cui all’art. 646 c.p. e art. 2622 c.c. a seguito di giudizio di rinvio conseguente alla sentenza 14 novembre 2002 della Quinta Sezione di questa Corte.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Prima Sezione di questa Corte il 27 settembre 2007.

Lo stesso proponeva, in più occasioni, ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., sempre definito con declaratoria di inammissibilità, il 18 giugno 2008, dalla Settima Sezione ed il 9 gennaio 2009 dalla Terza Sezione.

In data 7 maggio 2010, con sentenza n. 17629, la Quarta Sezione di questa Corte dichiarava inammissibile un ulteriore ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. promosso dal predetto.

In data 30 dicembre 2010, il C. proponeva ancora una volta ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. con il quale, richiamata sommariamente la vicenda processuale, osservava che, dopo la decisione del 2002, questa Corte aveva ritenuto che la stessa fosse coperta da giudicato, incorrendo pertanto in un errore di fatto.

Ciò premesso, deduceva che l’art. 625 bis c.p.p. consentiva l’eliminazione di errori che disegnano realtà divergenti dagli atti di causa e di ritenere di essere ancora legittimato a ricorrere per cassazione contrariamente quanto sostenuto nei precedenti provvedimenti che indicava come generici e privi di riferimenti agli errori puntualmente indicati.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In data 29 aprile 2011 faceva pervenire memoria ad ulteriore sostegno delle deduzioni formulate in ricorso.

Come più volte fatto presente nelle precedenti pronunce, l’art. 625 bis c.p.p. non consente la proposizione del ricorso straordinario avverso una sentenza emessa ai sensi della medesima disposizione (Sez. 6 n. 33053, 2 agosto 2004; Sez. 5 n. 18520, 18 maggio 2005).

Il ricorso, peraltro connotato da estrema genericità dei motivi, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della soma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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