Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 16-06-2011, n. 24135 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

go, del Foro di Roma che conclude riportandosi al ricorso.
Svolgimento del processo

B.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che gli ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2, lett. c), e comma 2 bis, e art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis (commessi il (OMISSIS)).

Si duole solo della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, in ragione del fatto che il giudicante nel determinarla partendo dalla misura di anni uno, la raddoppiava fino alla misura di anni due (cui poi aggiungeva l’ulteriore periodo di mesi sei per la violazione dell’art. 187 C.d.S.), in ragione del fatto che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato.

Si duole infatti che il giudicante, nel prevedere il "raddoppio" aveva fatto applicazione di una previsione normativa più sfavorevole, introdotta solo dopo il fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato: il disposto dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ultimo periodo, laddove si prevede, appunto, il raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo appartiene a persona estranea, è stato introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 45, entrata in vigore l’8 agosto 2009, dopo i fatti qui incriminati.

All’eliminazione della determinazione giudiziale può provvedere direttamente la Corte, eliminando il disposto raddoppio della sanzione, che, nella misura base, va ricondotta alla misura di anni uno, cui va aggiunto l’ulteriore periodo di mesi sei stabilito per l’altra contravvenzione: sì da pervenire alla misura finale di anni uno e mesi sei.

Ciò senza alcun effetto per la sentenza di "patteggiamento", perchè la sanzione amministrativa è fuori dall’accordo e compete al giudice stabilirla di ufficio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e questa determina in anni uno e mesi sei.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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