Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-10-2011, n. 22093 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 28.4.95 la società De Gaetano Costruzioni s.r.l. citò al giudizio del Tribunale di Messina C.A., al fine di sentirla condannare al pagamento del corrispettivo per l’appalto di opere edilizie,assumendo che le stesse, inizialmente previste per L. 52.000.000,oltre I.V.A., avevano, a seguito di ulteriori richieste della committente, raggiunto l’importo di complessive L. 116.433.229 e di aver ricevuto soltanto alcuni acconti. Costituitasi la convenuta,chiese il rigetto della domanda,eccependo che le opere,previste per L. 52.000.000, erano state eseguite in difformità dal progetto,tanto da incorrere in sospensione da parte del Comune e sequestro,e risultavano, inoltre, affette da vari vizi e difetti di costruzione. La domanda venne parzialmente accolta dall’adito tribunale,in misura di Euro 23.126,25,oltre al rimborso dell’IVA sul maggior totale,con sentenza depositata il 3.10.02, avverso la quale la C. propose appello,cui resistette l’appellata,proponendo gravame incidentale.

Con sentenza del 4.7-9.11.05 la Corte di Messina,in accoglimento del primo ed assorbente motivo dell’appello principale, dichiarava la nullità del contratto di appalto,compensando tuttavia interamente le spese del giudizio.

Tale decisione si basava sulla ravvisata illiceità,per contrasto con norme imperative, dell’oggetto del negozio,in quanto prevedente la realizzazione di opere non di semplice copertura dell’immobile, bensì di vera e propria abusiva sopraelevazione,come confermato dalla specifica natura degli interventi previsti nel contratto e dalla stessa entità della richiesta attrice; tale illegittimità originaria veniva ritenuta non sanabile ex post dal, pur conseguito condono edilizio,essendo quest’ultimo rilevante sul solo piano dei rapporti con la P.A. e non anche su quello civilistico.

Avverso detta decisione la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi,cui ha resistito la C. con controricorso.

Sono state infine depositate memorie illustrative da ambo le parti.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 2697 e 2909 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Si lamenta che la corte di merito,senza motivare il proprio dissenso dalla decisione di primo grado e non tenendo conto che l’appello della controparte non aveva censurato la distinzione, da quello operata tra le tre convenzioni in successione di tempo stipulate tra le parti, avrebbe erroneamente ritenuto l’unitarietà del rapporto di appalto e la nullità dello stesso,al riguardo omettendo di spiegare le ragioni per cui le categorie di lavori elencate nell’iniziale convenzione a "forfait" del 10.7.92, prevedente la copertura a tetto di un terrazzo, integrassero una violazione edilizia comunque ed in subordine, nell’ipotesi di nullità, che sarebbe stata soltanto parziale, di compiere l’indagine sulla volontà delle parti, prevista dall’art 1419 c.c., comma 1.

Con il secondo motivo si deduce,in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Si censura l’argomentazione, secondo cui nell’ipotesi, come quella in esame, di violazione di norme imperative l’appaltatore avrebbe potuto soltanto formulare una domanda di indennizzo per indebito arricchimento,affermazione che avrebbe costituito violazione del divieto, operante quale limite al potere dovere del giudice di attribuire il corretto nomen iuris al rapporto dedottoci sostituire la domanda con un’altra, perchè fondata in diversa causa petendi o su una "realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti", sulla quale non si sia svolto il contraddittorio;tanto nell’ambito di un giudizio nel quale la parte attrice aveva basato le proprie richieste su "differenziati presupposti fattuali", costituiti dal prezzo dell’appalto, dal corrispettivo dei lavori da regolare "a misura" e dal costo degli interventi di ripristino e di rifinitura, da regolare in economia, causali che sarebbero state indebitamente ricondotte ad unità dai giudici di secondo grado.

Con il terzo motivo si deduce, in conseguenza dei precedenti, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in rel. agli artt. 1223 e 1224 c.c., omessa pronuncia ed omessa insufficiente e 2 contraddittoria motivazione su punto decisivo, per non aver la corte di merito esaminato le questioni relative agli importi effettivamente dovuti all’attrice, sull’erroneo presupposto della nullità dei rapporti.

I motivi sono tutti privi di fondamento.

Sul primo va,anzitutto,rilevato che la corte di merito,contrariamente a quanto lamentatola fornito una chiara ed esauriente spiegazione delle ragioni comportanti la riforma della sentenza, evidenziando come la natura delle opere previste nell’iniziale convenzione del 10.7.92 non potesse considerarsi di mera copertura del terrazzo, come previsto dalla concessione, essendo inequivocamente finalizzate ad una vera e propria sopraelevazione, tale da realizzare una nuova unità abitativa, tanto desumendo dalla entità e valore delle opere preventivate, tra l’altro prevedenti la realizzazione di impianti idrico ed elettrico. Coerentemente a tale premessa, giudici di appello hanno considerato che i successivi lavori "a misura" convenuti tra le parti,altro non potessero costituire che lo sviluppo ed il perfezionamento di quelli, che già ab initio andavano ben al di là di una mera "copertura a tetto" di un terrazzo,tanto da determinare il sequestro dell’immobile, solo successivamente regolarizzato.

La valutazione unitaria del negozio illecito,ritenuto nullo ex art. 1418 in rel. all’art. 1346 c.c., in considerazione dell’oggetto costituito dalla realizzazione di un’opera abusiva,per violazione delle disposizioni di ordine pubblico contenute nella normativa urbanistica,in quanto basata su incensurabili accertamenti di fatto istituiti dalle risultanze documentali e della consulenza tecnica, ed adeguatamente motivata, non può dunque essere sindacata in questa sede,sulla base di doglianze di puro merito,dirette ad accreditare una diversa interpretazione del materiale probatorio. L’accertata unitarietà del rapporto,riconducibile ad una comune fonte genetica illecita, comporta,conseguentemente, rimpossibilità di scindere nell’ambito dello stesso le varie pattuizioni, di cui le successive costituiscono integrazione di quelle iniziali, in vista dell’unica finalità edificatoria,con palese inconferenza, dunque, del richiamo alle regole di cui all’art. 1419 c.c. applicabili nei casi di nullità parziale di contratti scindibili.

Il secondo motivo di ricorso,in parte ripetitivo del precedente, è nel resto irrilevante, in quanto censura una mera ed astratta considerazione (quella secondo cui l’appaltatrice avrebbe potuto nella specie, tutt’al più, agire per l’eventuale indennizzo ex art. 1041 c.c.) non essenziale ai fini delle decisione, in quanto attinente ad una domanda, peraltro caratterizzata da connotati oggettivi (causa petendi, costituito, dall’ingiustificato arricchimento di un soggetto a scapito dell’altro, petitum limitato al ristoro di tale pregiudizio patrimoniale) diversi rispetto a quelli della proposta azione di adempimento contrattuale, che la ricorrente ammette di non avere,neppure in subordine ed in grado di appello, mai formulato.

Il terzo, consequenziale ai precedenti mezzi d’impugnazione, resta assorbito dalla relativa reiezione. Il ricorso va conclusivamente respinto.

Evidenti motivi di equità, tuttavia, tenuto conto della comune ascrivibilità alle parti dell’illecita stipulazione, da cui è sorta la controversia, comportano infine la compensazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *