T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-06-2011, n. 5457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, cittadina americana, espone di essere entrata in Italia con un visto e permesso di soggiorno per motivi di studio al fine di poter frequentare un corso di specializzazione di durata triennale presso l’associazione lirica internazionale – accademia Internazionale delle arti, con sede a Roma. Richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per poter seguire il secondo anno di corso, questo gli veniva rifiutato.

La ricorrente impugna il decreto questorile sostenendo che il corso triennale di canto lirico, tenuto dalla accademia internazionale delle arti, rientra nei "corsi superiori di studio o istruzione tecnico professionale previsti dall’art. 44 bis comma2 lett. a) del DPR n. 394/99 e che per il carattere pluriennale di detto corso è la legge stessa a consentire il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’istanza cautelare è stata accolta.

Alla scorsa udienza, il tribunale ha disposto, con ordinanza n. 3249 del 14 aprile 2011, a carico di entrambe le parti, degli adempimenti istruttori.

La ricorrente ha prodotto in data 5 maggio 2001 alcuni degli atti richiesti dall’ordinanza istruttoria. L’amministrazione, invece, per parte sua non ha adempiuto.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre premettere che nonostante l’istruttoria non sia stata pienamente adempiuta da nessuna delle due parti (in quanto anche la produzione della ricorrente risulta in parte carente) il collegio ritiene ugualmente di poter giungere sulla base degli atti di causa ad una decisione di fondatezza del ricorso per le seguenti considerazioni.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio è disciplinato dall’art. 44 bis, comma 2, lett. a), del DPR n. 394 del 1999, il quale recita: "2. È ugualmente consentito l’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all’ articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri: a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d’istruzione tecnicoprofessionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all’ articolo 5, comma 6, nonché la validità dell’iscrizione o preiscrizione al corso da seguire in Italia;"

Inoltre, le stesse circolari ministeriali citate nel provvedimento impugnato prevedono la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di corsi di durata pluriennale.

Secondo la Questura, il corso cui la ricorrente si sarebbe iscritta sarebbe diverso da quello per il quale aveva ottenuto il visto e non avente durata pluriennale.

Tale ricostruzione, tuttavia, risulta contrastante con alcuni dei documenti prodotti dalla ricorrente, secondo i quali ella si è iscritta a vari corsi tenuti dalla Accademia, alcuni dei quali hanno durata triennale. Ad esempio, ha superato il primo anno del corso triennale di "Ripasso spartito" e, alla data del 15.9.2008 stava frequentando il secondo anno (cfr. documentazione allegata al ricorso).

In verità, in base a quanto emerge dalla documentazione prodotta, il percorso di studi seguito dalla ricorrente ha carattere particolare, essendo costruito mediante la frequenza a più corsi su specifiche discipline tra loro complementari, ma non per questo non è meritevole di essere qualificato come corso superiore di studi, stante la genericità della espressione usata dal legislatore.

La Questura ha inoltre rilevato che la predetta Accademia non rilascerebbe attestato o diplomi riconosciuti da istituzioni pubbliche italiane. Tale requisito, tuttavia, non è espressamente richiesto dal legislatore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. D’altro canto, l’assenza di riconoscimento da parte delle istituzioni pubbliche italiane non è stata considerata dalla amministrazione dell’interno ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per la frequenza al primo anno dei corsi.

In conclusione, dunque, il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *