T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-06-2011, n. 5455 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata in data 7.11.2003 di ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della l. 91 del 5 febbraio 1992.

Il ricorrente chiede inoltre la condanna della amministrazione al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2 bis della l. 241/90.

L’avvocatura dello Stato si è costituta per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato.

Il ministero dell’interno, inoltre, ha fatto pervenire una nota nella quale si comunica che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato predisposto e trasmesso alla firma dei competenti organi.

La decisione della causa è stata pertanto rinviata, su richiesta della difesa attorea, in attesa della conclusione del procedimento.

In data 24 marzo 2011 è stato depositato agli atti il decreto del Presidente della Repubblica di concessione al ricorrente della cittadinanza italiana del 30.12.2010.

Alla scorsa udienza, la difesa del ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio e all’odierna udienza, dopo aver depositato atto di rinuncia alla domanda risarcitoria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso in quanto la procedura di concessione della cittadinanza italiana non potrebbe intendersi ultimata in mancanza della prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente il collegio deve dare atto della rinuncia del ricorrente alla domanda risarcitoria.

In relazione alla domanda avverso il silenzio il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il procedimento inerente il conferimento della cittadinanza italiana, infatti, deve ritenersi concluso una volta ottenuto il relativo decreto del Presidente della Repubblica.

Quanto al giuramento di cui all’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 va osservato che esso costituisce una condizione di integrazione dell’efficacia del predetto decreto di conferimento – ripetesi atto conclusivo del procedimento.

Tale assunto è vieppiù confermato dalla considerazione che la prestazione del giuramento in parola è connessa esclusivamente alla diligenza del destinatario del provvedimento, per il quale costituisce, anzi, addirittura un obbligo, dovendo sancire per colui che sta per diventare cittadino italiano il formale e solenne impegno ad essere fedele alla Repubblica e ad osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Il procedimento per la prestazione del giuramento è descritto dall’art. 7 del DPR 12/10/1993 n. 572 nelle parti rimaste in vigore perché non modificate dal d.p.r. 362/1994.

Detto articolo prevede che il giuramento debba essere prestato (per i residenti in Italia) dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro 180 giorni dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana.

L’ufficiale dello stato civile provvede quindi ad effettuare la trascrizione e l’annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell’interno.

In sostanza, dunque, spetta alla persona interessata attivarsi per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica, contattando l’Ufficio cittadinanza del Comune e fissando l’appuntamento per il giuramento. L’ufficio provvederà quindi alla formazione dell’atto e all’aggiornamento dei dati anagrafici.

In conclusione l’obbligo in capo alla amministrazione.- relativo alla pretesa azionata – di concludere il procedimento per la concessione della cittadinanza con provvedimento espresso deve ritenersi nella specie adempiuto, per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti della spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per rinuncia della domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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