Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 22374 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando per ciascuno Euro 4.000 per anni quattro di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al giudice amministrativo dal luglio 1998 al 6.4.2006.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 2 e art. 1173 c.c., per avere il giudice del merito liquidato gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui "Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria" (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il secondo motivo che attiene alla liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassato il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto determinata la data di decorrenza degli interessi in quella della domanda.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza, tenuto presente il principio già enunciato in tema di abuso del processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634) mentre quelle del giudizio di legittimità possono essere compensate per un terzo in considerazione dell’oggetto del ricorso e poste a carico dell’Amministrazione per il residuo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui i motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, determina dalla data della domanda la decorrenza degli interessi in misura legale sulla somma liquidata; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.431, di cui Euro 891 per diritti e Euro 490 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e dei due terzi di quelle della fase di legittimità che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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